Vice segretario comunale. Affidamento incarico personale dipendente qualifica cat. D, titolare posizione organizzativa.

Territorio e autonomie locali
17 Settembre 2004
Categoria 
15.07.04 Vice segretario comunale
Sintesi/Massima 

Possibilità nominare (da parte Sindaco)vice segretario comunale dipendente cat. D, individuato tra titolari posizione organizzativa – Validità titolo studio posseduto, denominato laurea (L) in Scienze Politiche.

Testo 

In riferimento ad una nota, un ente, richiamando la risposta a un quesito pubblicata su un quotidiano specializzato ha chiesto se 'il Sindaco possa nominare Vice segretario un dipendente di categoria D individuato tra i titolari di posizione organizzativa, in possesso di titolo di studio denominato laurea (L) in Scienze Politiche, previsto dall'art. 3 del D.M. 509/1999 (nuovo ordinamento degli studi e corsi universitari) se ciò venga comunque, previsto dal regolamento. Al riguardo, questa Direzione Centrale è dell'avviso che il dipendente svolgente le funzioni di vice segretario generale deve risultare in possesso del requisito soggettivo del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, quale titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale; tali specifici titoli di studio sono infatti previsti dall'art. 13 del d.P.R. 4.12.1997, n. 465, recante disposizioni regolamentari in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali e sono richiesti anche per i reggenti ed i supplenti. Si rappresenta, inoltre, che in merito alla inderogabilità del requisito dello specifico titolo di studio è intervenuta, tra l'altro, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali che, con delibera n. 274 del 29.11.2000 ha autorizzato la sezione regionale del Piemonte della medesima Agenzia ad impugnare lo statuto di un comune che prevedeva la figura del vice segretario comunale senza stabilire i prescritti requisiti di legge. Peraltro, la necessità del possesso dello specifico titolo di studio è rafforzata dal fatto che i vice segretari (nella fase transitoria prevista dall'art. 12 del d.P.R. n. 465/1997) acquisiscono facoltà di iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali. (V. anche TAR Lazio Sez. II – 19.2.1997, n. 338, secondo cui non si può derogare al generale principio del possesso del titolo di studio prescritto per il segretario). Tuttavia, così come correttamente è stato fatto rilevare da codesto Ente, oggi si pone il problema dell'individuazione del titolo di studio a seguito della riforma dell'ordinamento universitario introdotta con il D.M. n. 509/1999 il quale tra l'altro, all'art. 3 ha previsto il rilascio da parte delle università dei diplomi di laurea di primo e di secondo livello – laurea (L) e laurea specialistica (LS). La stessa norma stabilisce che 'il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali', mentre, 'il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici'. Ciò premesso, si ritiene opportuno fare presente che, per quel che riguarda l'accesso alle procedure concorsuali per l'assunzione di qualifiche dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, il Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli Atti Normativi – con parere n. 163/2001 – emesso sullo schema di regolamento predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha confermato la necessità del possesso della laurea specialistica (LS). Tale assunto è confermato anche dalla circolare della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 27.12.2000, n. 6350/4.7 con la quale si è precisato che per l'accesso alla qualifica dirigenziale 'per i non dipendenti di amministrazioni pubbliche ovvero per i dipendenti sprovvisti dei requisiti di servizio indicati dall'art. 28, comma 2, lett. b) del d. legs. n. 29/1993 – ora d. legs. n. 165/2001 (applicabile allo Stato) – è necessaria la laurea specialistica (LS)'. Tuttavia, nel caso specifico, con la stessa circolare, la Funzione Pubblica ha puntualizzato che 'per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l'accesso alle posizioni C1, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l'accesso alle equivalenti qualifiche di altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L), previsto dall'art. 3 del regolamento ministeriale'. Ciò stante, si ricorda che l'art. 17, comma 67 della legge n. 127/1997 stabiliva che 'il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico.'. L'art. 97 del d. legs. n. 267/2000, in cui è stata trasfusa anche la sopra citata norma, ha abolito la suddetta differenziazione prevedendo semplicemente la presenza di 'un segretario titolare dipendente dall'Agenzia'. Ciò nonostante, l'art. 31 del CCNL del 16.5.2001 ha classificato i segretari comunali e provinciali in tre fasce (A,B, C) inserendo nella fascia C i segretari che conseguono l'abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all'art. 98, comma 4 del d. legs. n. 267/2000. Lo stesso CCNL, all'art. 32 disciplinante la mobilità presso altre amministrazioni, ha riconosciuto l'equiparazione alla qualifica dirigenziale solo nei confronti dei segretari di fascia B con stipendio più elevato, mentre i restanti segretari di fascia B e i segretari di fascia C sono stati equiparati alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione. Pertanto, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica e alla luce anche delle recenti modifiche al d. legs. n. 165/2001, introdotte dall'art. 2 e dall'art. 7, comma 3 della legge n. 145/2002 (che hanno previsto, rispettivamente, la possibilità di delega di funzioni dirigenziali a personale che ricopra le posizioni più elevate nell'ambito degli uffici e l'istituzione della vice dirigenza riservata a personale non dirigente che sia comunque laureato) si ritiene che codesto Ente, qualora sia sprovvisto di personale con corrispondente qualifica dirigenziale, possa affidare l'incarico di vice segretario a dipendente di categoria D munito del titolo di studio della laurea (L) previsto dalle recenti disposizioni di riforma dell'ordinamento universitario.