Quesito in merito al fatto se possa reputarsi sufficiente la risposta fornita per iscritto ad un’interrogazione posta da alcuni consiglieri comunali, considerato che questi ultimi avevano espressamente richiesto la trattazione della stessa in consiglio

Territorio e autonomie locali
14 Settembre 2004
Categoria 
05.02.05 Consiglieri: prerogative e compiti
Sintesi/Massima 

Quesito in merito al fatto se possa reputarsi sufficiente la risposta fornita per iscritto ad un’interrogazione posta da alcuni consiglieri comunali, considerato che questi ultimi avevano espressamente richiesto la trattazione della stessa in consiglio comunale, in aggiunta alla risposta scritta..

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato chiesto di conoscere se possa reputarsi sufficiente la risposta fornita per iscritto ad un'interrogazione posta da alcuni consiglieri comunali, considerato che questi ultimi avevano espressamente richiesto la trattazione della stessa in consiglio comunale, in aggiunta alla risposta scritta.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Occorre preliminarmente evidenziare che l'art. 43, co. 3 del T.U.E.L. n. 267/2000 demanda espressamente allo statuto ed al regolamento consiliare la disciplina delle 'modalità' della presentazione delle interrogazioni nonché delle relative risposte.
Con statuto e regolamento si dovrà stabilire, pertanto, a chi debbano essere presentate le istanze di sindacato ispettivo (al cui novero si riconducono le interrogazioni) e le modalità con cui deve essere data risposta: se direttamente in Consiglio, oppure risposta scritta, per lo più qualora la richiesta non abbia rilevanza generale, ma interessi in modo particolare il consigliere.
Per quanto concerne l'organo che deve formulare la risposta, la legge pone una sola alternativa: o il sindaco o l'assessore delegato dallo stesso sindaco (che si identifica, di regola, nell'assessore preposto al ramo interessato dall'istanza di sindacato ispettivo).
Sulla base dei dati forniti da codesto ente in relazione alla locale normativa regolamentare, non si evincono elementi che inducano a configurare la sussistenza di un obbligo di riscontrare la medesima interrogazione sia per iscritto, sia nell'aula consiliare; si potrebbe addirittura pervenire ad ipotizzare la necessità di una alternatività fra le due modalità, ove si consideri che nello specifico caso (diverso da quello ricorrente nella fattispecie in esame) dell'interrogazione urgente, presentata durante la seduta del consiglio, si prevede che, ove non vi siano le condizioni per dare immediatamente risposta, la stessa potrà essere 'inviata entro trenta giorni o nelle adunanze successive'.
Per quanto precede si ritiene, conclusivamente, che nel caso di specie non sembra sussistere un obbligo di procedere alla trattazione anche in aula consiliare dell'interrogazione già riscontrata per iscritto.