Deleghe e incarichi conferiti da Sindaco a dipendenti comunali – Decadenza.

Territorio e autonomie locali
14 Settembre 2004
Categoria 
15.01.06 Conferimento e revoca degli incarichi
Sintesi/Massima 

Decadenza automatica, o meno, (a scadenza mandato Sindaco) deleghe (stato civile) e incarichi conferiti (provvedimenti adottati da medesimo) a dipendenti comunali idonei.

Testo 

Con una nota, una Prefettura, richiamando la nota circolare indirizzata dal Comitato Provinciale dell'A.N.U.S.C.A. di a tutti i sindaci della Provincia, secondo cui - sulla falsariga di quanto previsto dalla normativa sullo Stato Civile - 'le deleghe e gli incarichi conferiti a dipendenti comunali idonei non decadono automaticamente alla scadenza del mandato del Sindaco che ha adottato i relativi provvedimenti', ha chiesto in merito l'avviso di questo Ministero.
Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che l'istituto dell'incarico è espressione dell'esercizio del potere del sindaco che individua il personale idoneo a svolgere determinate funzioni; funzioni che comunque non rientrano nelle prerogative dello stesso sindaco e che, ai sensi di legge, non possono essere avocate a sé.
La delega, invece, comporta un trasferimento di poteri – sempre revocabile - dal titolare della funzione (il sindaco) al delegato.
In entrambi i casi, ad avviso di questa Direzione Centrale, deve essere innanzitutto salvaguardata la corretta gestione dell'azione amministrativa dell'Ente che, comunque, è tenuto ad adottare gli atti di propria competenza nel precipuo interesse della collettività.
Nel caso particolare, si ricorda, tuttavia, che in materia di incarichi al personale, vige l'art. 50 del d. legs. n. 267/2000 il quale, tra l'altro, ai commi 8 e 9 stabilisce che il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni da effettuarsi entro quarantacinque giorni dall'insediamento, mentre al comma 10 stabilisce che lo stesso sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del medesimo d. legs. n. 267/2000, nonché dallo statuto e dai regolamenti.
Pertanto, per quel che concerne i rappresentanti presso enti, aziende, ecc. è la stessa legge che ne determina la decadenza, imponendo alla nuova amministrazione di provvedere alla nomina entro termini ristretti, mentre, per quel che concerne gli incarichi connessi alla responsabilità degli uffici occorre fare riferimento sia alla stessa legge (l'art. 109 del d. legs. n. 267/2000 stabilisce che gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, mentre l'art. 110 precisa che gli incarichi a contratto decadono alla scadenza del mandato elettivo del sindaco) e sia agli statuti ed ai regolamenti comunali che, in ogni caso, dovrebbero fornire indicazioni idonee per stabilire la durata degli incarichi medesimi.
Infine, ad eccezione dello stato civile (in virtù di specifica norma di legge) si ribadisce che la delega di funzioni, comportando un trasferimento di competenze dal titolare delle stesse funzioni ad altro soggetto, fermo restando l'eventuale regime di prorogatio indispensabile proprio per evitare disfunzioni nell'azione amministrativa, necessita di un nuovo provvedimento da parte del titolare subentrato il quale rimane in facoltà di riassegnare le stesse deleghe.