Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali per dimissioni contestuali- Quesito in merito all’unione di Comuni.

Territorio e autonomie locali
10 Settembre 2004
Categoria 
11.01.05 Rimozione degli amministratori
Sintesi/Massima 

Scioglimento dei Consigli comunali e provinciali per dimissioni contestuali
- Quesito in merito all’unione di Comuni.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato chiesto il parere della scrivente in ordine ad una serie di problematiche relative alla composizione degli organi dell'Unione di comuni, avente sede nel comune di XXXX
In particolare, si è chiesto di chiarire l'orientamento di questo Ufficio circa l'applicabilità del comma 5 dell'art. 141 del T.U.O.E.L. n.267/2000 essendo cessati dalla carica - per effetto di scioglimento disposto ai sensi del medesimo art. 141, comma 1, lettera b) punto 3 - i consiglieri del Comune di YYYY, comune aderente all'Unione. Si chiede, al riguardo, se questi ultimi possano continuare a rappresentare l'ente in seno al Consiglio dell'Unione fino alla nomina dei successori ed inoltre se il Sindaco dello stesso comune, Presidente dell'Unione di comuni, possa continuare a svolgere tale incarico oppure se gli debba subentrare il commissario straordinario, incaricato della temporanea gestione dell'ente disciolto.
Viene inoltre, rappresentato che in due dei quattro comuni aderenti si sono svolte elezioni amministrative e che il Comune di KKKK, i cui organi sono stati rinnovati, non ha riconfermato il proprio rappresentante cui, nella precedente gestione, erano state affidate le funzioni di Vice Presidente.
Si vuole, quindi, conoscere se le funzioni di Vice Presidente dell'Unione possano essere svolte dall'assessore anziano, il quale, nella fattispecie, risulterebbe l'unico assessore nominato dal Consiglio dell'Unione, anch'egli consigliere dimissionario del Comune YYYY.
Viene, infine, segnalato un altro dubbio interpretativo concernente la rappresentanza delle minoranze in seno alla giunta dell'Unione.
In ordine alla prima e preliminare questione, si ritiene che, in caso di scioglimento anticipato del consiglio di uno dei comuni ad essa aderenti, si possa affermare che i consiglieri comunali, cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale, continuano ad esercitare gli incarichi esterni sino alla nomina dei loro successori.
Il Consiglio di Stato, con il parere n. 266/2000, diramato con la circolare n. 8/2000 di questa Direzione Centrale, in relazione alla rappresentanza in seno alla comunità montana dei comuni a gestione commissariale si è espresso in favore della permanenza dei consiglieri nelle cariche esterne, affermando che lo scioglimento del consiglio comunale, nei casi previsti dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ora riprodotto nello art. 141 del T.U.O.E.L. n. 267/2000non incide sul mandato (elettivo di secondo grado) il quale resterà 'pleno iure' esercitato fino alla nomina dei nuovi rappresentanti, da parte dell'organo ricostituito.
Tale principio trova applicazione in tutti i casi di scioglimento del consiglio comunale ad eccezione del caso di scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata cui consegue la rappresentanza del commissario prefettizio anche nell'ambito di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte dai consiglieri cessati. Il Consiglio di Stato, ha quindi rinvenuto nella volontà del legislatore l'esigenza di limitare la decadenza dei consiglieri dagli incarichi esterni alla sola, gravissima ipotesi di comune sciolto per infiltrazioni mafiose.
Suddetto orientamento è stato più volte ribadito da ampia giurisprudenza amministrativa confermando che la permanenza in carica dei consiglieri comunali nell'incarico sino alla nomina dei loro successori costituisce la regola mentre la decadenza costituisce l'eccezione.
Pertanto, mentre risulta pienamente applicabile alla fattispecie prospettata la previsione dell'art. 141 comma 5 del T.U.E.L. 267/2000 che contempla espressamente la permanenza in carica dei consiglieri comunali negli incarichi esterni, sino alla nomina dei successori, viceversa, un diverso avviso si deve esprimere in ordine alla permanenza del sindaco del disciolto Comune di YYYY che non potrà proseguire nello svolgimento delle funzioni di Presidente dell'unione.
Non risulta, infatti, essere stata prevista dal legislatore analoga prorogatio per il sindaco - anche se lo stesso ricopra la carica di Presidente dell'unione - in quanto lo stesso art. 141, comma 5, del T.U.E.L. 267/2000 fa esclusivo riferimento ' ai consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento ' limitando quindi agli stessi la possibilità di permanere nelle cariche derivate dal proprio mandato elettivo primario nella considerazione che ove lo stesso legislatore avesse voluto disporre la previsione di analoga permanenza avrebbe esteso espressamente tale ipotesi al sindaco.
Si esprime pertanto il parere che, nel caso in questione, subentri nelle funzioni di Presidente dell'Unione il Commissario straordinario presso il comune di Fontana Liri, venendo meno le altre soluzioni ipotizzate dalla S.V..
Per quanto concerne il quesito relativo alla rappresentanza della minoranza consiliare nella giunta dell'unione, si ritiene che, il vincolo derivante dalla previsione dell'art. 32, comma 3, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, fra l'altro non recepito nello Statuto dell'ente, laddove prescrive che, a parte il Presidente, i membri degli altri organi siano scelti fra i componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, rispettando la rappresentanza delle minoranze, non possa essere applicabile strictu sensu.
Si rileva, infatti, che la rappresentanza delle opposizioni è volta, nell'intento del legislatore, a garantire una visione unitaria degli interessi degli enti associati che favorisca anche il processo di integrazione politica.
Pertanto, si deve ritenere che la rappresentanza delle minoranze debba essere necessariamente garantita all'interno dell'organo rappresentativo dell'unione ( quasi una ' elezione indiretta ' ) ma non anche dell'organo esecutivo che deve poter espletare la propria attività in forma politicamente univoca, in un rapporto di piena collaborazione con il Presidente dell'unione.