Incompatibilità- Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di incompatibilità in relazione all’articolo 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 267/2000

Territorio e autonomie locali
8 Settembre 2004
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di incompatibilità in relazione all’articolo 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 267/2000

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale è stato richiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità, in relazione all'articolo 63, comma 1, n. 2, del decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti di un consigliere comunale anche amministratore unico di una società cooperativa a r. l. ONLUS, regolarmente iscritta nel registro prefettizio, aggiudicataria di un contratto di appalto con il comune stesso.
La questione va esaminata alla luce dell'articolo 63, comma 1, n. 2, del TUEL, che prevede, tra l'altro, l'incompatibilità per colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune.
La norma richiamata è volta ad evitare pericoli di deviazioni nell'esercizio del mandato popolare da parte degli eletti, elidendo il conflitto, anche solo potenziale, che la medesima persona sarebbe chiamata a dirimere se dovesse scegliere tra l'interesse che deve tutelare in quanto amministratore dell'ente che gestisce il servizio e l'interesse che deve tutelare in quanto consigliere del comune che di quel servizio fruisce.
Va, altresì, rammentato che ai sensi dell'art. 63, comma 2, la predetta ipotesi di incompatibilità non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
Ciò premesso per quanto attiene alla posizione del consigliere comunale - amministratore unico della società cooperativa che ha un contratto di appalto con il Comune, va considerato che, nella fattispecie considerata è applicabile la disposizione di cui all'art. 63, comma 2, del T.U.E.L., poichè il consigliere in questione è amministratore unico di una società cooperativa e, pertanto, nel caso de quo non sussiste la causa di incompatibilità prevista dal citato art. 63, comma 1, n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000.
Resta, comunque, ferma la personale responsabilità politica e deontologica del consigliere, tenuto, come tutti i pubblici amministratori, ad adottare comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione e ad astenersi, pertanto, dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti propri interessi, in virtù di quanto espressamente disposto dall'art. 78, commi 1 e 2, del T.U.E.L.