Quesito in merito alla procedura seguita da un ente per la nomina del Presidente del Gruppo Misto consiliare.
Con una nota una Consigliera comunale ha chiesto di conoscere l'avviso di questa Direzione Centrale in merito alla procedura seguita da un Ente per la nomina del Presidente del Gruppo Misto consiliare.
Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.
Per quanto concerne gli atti compiuti in merito dal Presidente del Consiglio comunale, va rilevato che il medesimo, dopo aver acquisito l'avviso del segretario generale e della Commissione Statuto, ha invitato con nota in data 23 luglio u.s. la Consigliera in questione a provvedere, entro il 25 luglio, alla convocazione del Gruppo Misto per l'elezione del Presidente. Solo a seguito dello spirare di tale termine il Presidente del Consiglio comunale è intervenuto in via sostitutiva convocando il Gruppo Misto ai fini del suddetto adempimento.
Peraltro il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale non prevede espressamente l'organo che deve procedere alla convocazione, precisando invece il termine (trenta giorni dalla convalida dei Consiglieri) entro il quale è necessario provvedere all'elezione dei Presidenti dei Gruppi.
L'iniziativa assunta dal Presidente del Consiglio comunale non appare peraltro confliggere con i principi generali che regolano il funzionamento degli organi assembleari elettivi nel nostro ordinamento.
Basti richiamare in merito l'art.15 del regolamento della Camera dei Deputati, per il quale 'entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun gruppo parlamentare e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto' ai fini della nomina dei rispettivi presidenti.
Non appare pertanto censurabile l'operato del Presidente del Consiglio comunale che è intervenuto per assicurare il regolare funzionamento dell'organo dal medesimo presieduto.
Per quanto concerne il secondo punto posto con la nota in questione, si ritiene condivisibile la posizione assunta dall'Amministrazione comunale che ha fatto ricorso all'analogia per stabilire il 'dies a quo' dal quale far decorrere il termine di trenta giorni entro il quale occorre procedere all'elezione del Presidente di ciascun Gruppo consiliare, ai sensi dell'art.21, comma 8, del regolamento.
Sussistono infatti entrambi i presupposti previsti dall'art.12 delle 'disposizioni sulla legge in generale' : la carenza di una specifica norma che disciplini la fattispecie e l''eadem ratio', in quanto in entrambi i casi (primo insediamento del consiglio e, quindi, dei gruppi; ricostituzione del gruppo in corso di consiliatura) assume rilevanza il momento in cui sorge l'esigenza di provvedere all'elezione di un Presidente del Gruppo, momento che si identifica, nel caso di specie, con l'adesione al Gruppo misto del Consigliere xxxxx.
In merito, infine, al terzo, e decisivo, punto posto dal quesito -l'interpretazione dell'art.21, comma 8, del regolamento consiliare - si ritiene che il dato letterale conforti la linea ermeneutica prescelta dall'Ente.
Va rilevato, infatti, che la norma in questione impiega un'espressione ('cifra di preferenze individuali') diversa da quella ('cifra individuale') utilizzata in altre disposizioni dello stesso regolamento (cfr. artt.10 e 20, comma 4) ove si è inteso far riferimento all'accezione rinvenibile nel T.U.O.E.L. 267/2000 che sta ad indicare la somma dei voti di lista e dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato alle elezioni del Consiglio comunale, accezione che viene poi utilizzata dallo stesso t.u. per individuare la nozione di 'consigliere anziano'.
Come risulta in modo univoco dalla suddetta espressione letterale per disciplinare il criterio da impiegare in caso di parità di voti nell'elezione del Presidente del Gruppo si è inteso far riferimento alla sole 'preferenze individuali' ottenute dal candidato alla carica di consigliere, e non anche ai voti conseguiti dalla propria lista.
D'altra parte, diversa è la 'ratio' delle due norme. La nozione di 'consigliere anziano', infatti, è stata introdotta nell'ordinamento degli Enti locali per individuare, fra i consiglieri appartenenti a tutti i gruppi presenti in Consiglio comunale, quello più rappresentativo, al fine di presiedere l'Assemblea in assenza della figura ( Presidente del Consiglio comunale o Sindaco) a ciò preposta.
E' evidente che in tale ipotesi occorre necessariamente far ricorso anche ai voti conseguiti dalla lista, al fine di rispettare la volontà espressa dalla maggioranza degli elettori, in ossequio al criterio della maggiore rappresentatività.
Nel caso, invece, dell'elezione del Presidente del Gruppo consiliare non avrebbe senso computare anche i voti di lista, atteso che, di norma, i consiglieri aderenti al medesimo gruppo consiliare si sono candidati nella stessa lista elettorale.
Tale circostanza non si verifica solo nel caso del gruppo misto, ipotesi peraltro in cui il Consigliere aderente al medesimo, avendo deciso di non iscriversi al Gruppo collegato alla lista con la quale ha concorso alle elezioni (o essendosene, successivamente, separato) implicitamente ha inteso non avvalersi delle prerogative che l'appartenenza al gruppo di origine gli avrebbe assicurato.
Non avendo il regolamento in questione disciplinato diversamente l'elezione del Presidente del Gruppo misto, alla medesima non può che applicarsi in via analogica la disciplina generale prevista per l'elezione dei Presidenti degli altri Gruppi.