Quesito circa la durata in carica della giunta provinciale.

Territorio e autonomie locali
24 Agosto 2004
Categoria 
05.03 Giunte comunali e provinciali
Sintesi/Massima 

Quesito circa la durata in carica della giunta provinciale.

Testo 

Si fa riferimento ad una lettera, con la quale sono stati richiesti chiarimenti in ordine alla durata in carica della giunta:
In particolare, è stato chiesto di conoscere se, successivamente alla proclamazione ed insediamento del Presidente neo-eletto possa, nelle more della costituzione del nuovo organo esecutivo, reputarsi operante la giunta uscente, ove si renda necessaria l'adozione di atti urgenti e improrogabili ascrivibili alla sua competenza:
Al riguardo, si ritiene che la prospettata operatività, sia pure in regime di prorogatio, della giunta uscente, non sia ammissibile considerato che, alla stregua del vigente ordinamento, il Presidente assume tutti i poteri e le funzioni inerenti alla carica sin dal momento della proclamazione.
Non vi è dubbio che la nomina degli assessori inerisce alle prerogative del Presidente, che può, invero, legittimamente operare al riguardo non appena proclamato eletto, limitandosi a comunicare i nominativi degli assessori prescelti nella prima seduta successiva all'elezione, ai sensi del comma 2 dell'art.46 del T.U.E.L. n.267/2000.
Il riferimento, nel testo di quest'ultima disposizione, al termine 'comunicazione' lascia desumere la sussistenza di un preventivo atto di nomina dell'assessore da parte del Presidente; secondo la dottrina, l'individuazione del momento in cui l'assessore assume la carica potrebbe essere fatto coincidere con l'accettazione della stessa, sulla base dell'analisi dell'art.64 comma 2 del T.U.E.L. cit. che, nel contesto dell'affermazione del principio di incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere nelle province nonché nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, stabilisce che 'qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina..'.
Per quanto concerne l'ulteriore quesito in merito all'ammissibilità dell'ipotesi che il Presidente neo eletto, nelle more della costituzione dell'organo esecutivo adotti, in caso di urgenza ed improcrastinabilità, provvedimenti di competenza di tale organo in luogo dello stesso, si ritiene che la risposta debba essere negativa.
Ed invero, nel sistema sull'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, introdotto dalla legge n.81/1993, in cui la giunta si configura quale organo di diretta collaborazione del vertice politico, legato ad esso da un vincolo essenzialmente fiduciario, si presuppone che il candidato Sindaco/Presidente della Provincia abbia già individuato (sia pure approssimativamente) una possibile compagine di assessori che dovranno coadiuvarlo nell'espletamento dei compiti e nell'attuazione dei programmi con cui si presenta alla competizione elettorale.
In coerenza con tale sistema normativo, pertanto, è ragionevole supporre che la nomina degli assessori avvenga tempestivamente.