Richiesta parere da parte di un comune che avendo raggiunto una popolazione superiore ai 15000 abitanti debba nominare il Presidente del Consiglio.
E' stato chiesto se un Comune, che dall'ultimo censimento risulta aver raggiunto una popolazione superiore a 15.000 abitanti, debba procedere alla nomina del Presidente del Consiglio, si fa presente quanto segue.
Si ritiene che la norma contenuta nell'art.39, comma 7, del T.U.E.L. n.267/2000, che affida, nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, la presidenza del consiglio ad una figura da eleggersi in seno al consiglio stesso, (norma che sicuramente risulta oramai applicabile al comune di Malnate, atteso che lo stesso attualmente rientra nello scaglione di popolazione superiore a 15.000 abitanti), non sia di immediata applicabilità e richieda, invece, un preventivo adeguamento statutario, che consentirà di individuare modalità e criteri per l'elezione stessa.
Nelle more di tale adeguamento statutario, pertanto, in quell'ente locale le funzioni di presidente del consiglio continuano ad essere svolte dal sindaco.
Poiché, tuttavia, la norma che prevede la istituzione della figura del presidente del consiglio nei comuni di classe demografica più elevata (art.39 T.U.O.E.L.) vincola la potestà statutaria dell'ente locale, ne consegue l'obbligatorietà della modifica statutaria e, quindi, il dovere del sindaco di portarla all'esame del consiglio con ogni sollecitudine.