Permessi e licenze
- Richiesta parere in merito agli Art. 79 e 80 del decreto legislativo n. 267/2000.
Con una nota è stato chiesto il parere dello scrivente in ordine alla applicabilità o meno, agli enti di formazione convenzionati con la regione Molise, della disposizione che all'art. 80 del D. Lgs. N. 267/2000, come riformulato dall'art. 2 bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con L. 28 dicembre 2001, n. 26, prevede il rimborso degli oneri per i permessi retribuiti spettanti agli amministratori locali da parte del comune.
La sopracitata norma dispone che gli oneri per i permessi gravano sull'ente locale presso il quale i lavoratori svolgono le funzioni di amministratori, qualora essi siano dipendenti da soggetti privati o da enti pubblici economici.
Nella fattispecie, alla luce di quanto rappresentato, si ritiene che gli enti di formazione presso i quali gli amministratori interessati prestano servizio lavorativo, non possono considerarsi organismi di diritto pubblico, essendo l'uno un'associazione culturale a carattere volontario di natura privatistica, sorta in virtù di un atto costitutivo e che non sembra possedere gli elementi che concorrono a qualificarne il carattere pubblico, e l'altro, un ente di formazione a carattere nazionale riconosciuto dalla legge n. 40 del 14 febbraio 1987 che, nello specifico, reca norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative.
Dalla natura privatistica degli enti in argomento deriva che è applicabile nei confronti dei loro dipendenti che ricoprono cariche pubbliche presso gli enti locali, la disciplina sul rimborso degli oneri per i permessi retribuiti ex art. 80 del D. lgs. 267/2000, come riformulato dall'art. 2 bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito con legge 28/2/2001, n. 26.
Pertanto, gli oneri per i permessi retribuiti spettanti agli amministratori interessati saranno a carico del comune dove questi esercitano le funzioni pubbliche.