Rimborsi spese. Possibilità rimborso spese legali sostenute dall’ex sindaco nel procedimento penale instaurato nei confronti suoi e di altri funzionari comunali, per i reati di cui agli artt.323 e 110 c.p. .

Territorio e autonomie locali
29 Luglio 2004
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Richiesta parere in merito al fatto se sia possibile rimborsare le spese legali sostenute dall’ex sindaco nel procedimento penale instaurato nei confronti suoi e di altri funzionari comunali, per i reati di cui agli artt. 323 e 110 c.p. .

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale si chiede se sia possibile rimborsare le spese legali sostenute dall'ex sindaco nel procedimento penale instaurato nei confronti suoi e di altri funzionari comunali, per i reati di cui agli artt. 323 e 110 c.p., per aver conferito le mansioni superiori a tre unità di personale in servizio presso la locale polizia municipale. Dagli atti trasmessi si desume che il procedimento si è concluso con sentenza del G.U.P., già passata in giudicato, di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Il giudice ha infatti escluso il dolo nella condotta degli imputati poiché all'epoca dell'adozione del provvedimento i suoi destinatari non avrebbero potuto beneficiare del trattamento economico superiore. Successivamente, la Sezione Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata ha accolto il ricorso presentato da altri agenti di polizia municipale ai sensi dell'art. 700 c.p.c., ed ha annullato l'atto sindacale di conferimento delle mansioni superiori ritenendolo illegittimo in quanto adottato in violazione delle norme di settore. Al riguardo, si osserva preliminarmente che non esiste una disposizione che obblighi il comune a tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, espressamente previste, invece, per i dipendenti comunali. La V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, ha tuttavia ritenuto che alla lacuna legislativa potesse ovviarsi con una norma di carattere generale applicabile in via analogica alla fattispecie in questione, che ha individuato nella disciplina civilistica del contratto di mandato stabilita dall'art. 1720, comma 2 del codice civile. In base a tale norma '.Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico'. L'Alto consesso ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali della pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale. Ha, altresì, ribadito, con richiamo alla giurisprudenza ordinaria, che ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali. Pertanto, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato, questo Ministero ritiene praticabile la rifusione delle spese legali sostenute dagli amministratori se gli atti o i fatti dedotti in giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del mandato ed a condizione che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena, passata in giudicato. Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post a conclusione del procedimento (cfr.: Corte di Cassazione, sez. I, sent. n.15724 del 13/12/2000 e n. 54 del 03/01/02). In base all'orientamento della magistratura contabile e amministrativa (Corte dei Conti, sezioni riunite,18 giugno 1986, n.501; TAR Lombardia, sez.III, 14 gennaio 1993, n.14; TAR Piemonte, sez.II, 28 febbraio 1995, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 gennaio 1994, n.20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può pertanto essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio. In questa linea si pone la giurisprudenza della Corte dei Conti (sent. n.283 e n. 70 del 1999 della sezione giurisdizionale della Basilicata), potendosi ritenere che il conflitto d'interessi ostativo al rimborso si radichi anche nella mera riconducibilità della condotta, poi ritenuta non penalmente rilevante, alla sfera degli interessi personali dell'amministratore. Inoltre, perché il fondamento della ammissibilità al rimborso è stato rinvenuto nella applicazione analogica della disciplina del mandato, a giudizio di questo Ufficio, occorre tener conto che, ai sensi dell'art.1710 del codice civile, il mandatario ' è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia', cioè con quella diligenza che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza. Pertanto, ove nella condotta dell'amministratore presa in considerazione nel giudizio penale, a prescindere dalla esclusione della ipotesi del reato, non sia ravvisabile detta diligenza per avere l'amministratore disatteso anche alcune soltanto delle prescrizioni o cautele da essa richieste, viene meno il presupposto della rimborsabilità. Nella fattispecie esaminata, la circostanza che il giudice del lavoro abbia evidenziato come il provvedimento in questione appaia '.effettivamente in contrasto, come sottolineato dal Tribunale di Torre Annunziata, con i principi di correttezza e buona fede ai quali deve uniformarsi l'azione della pubblica amministrazione' e che '.risulta evidente che la procedura seguita dal comune di Boscotrecase non risulta contemplata dalle disposizioni normative in vigore in materia con conseguente illegittimità del decreto sindacale di cui si discute', sembra pertanto deporre per l'inammissibilità della rifusione delle spese legali.