Incompatibilità- Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di incompatibilità.

Territorio e autonomie locali
29 Luglio 2004
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di incompatibilità.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato chiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza di una situazione di incompatibilità in cui verserebbe un consigliere comunale che svolge anche le funzioni di direttore di un Dipartimento Provinciale in riferimento con quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della legge della Regione Campania n. 15 del 5.8.2003.
L'art. 3, comma 4, della predetta legge regionale prevede che 'La carica di direttore generale di aziende di emanazione regionale nonché delle sedi provinciali delle stesse è incompatibile con ogni carica elettiva.'.
Al riguardo, si rappresenta che l'ipotesi di incompatibilità prevista dalla citata legge regionale non può essere annoverata tra quelle disciplinate dal decreto legislativo n. 267/2000, che, incidendo direttamente sull'esercizio del diritto di elettorato passivo, sono di stretta interpretazione e come tali non suscettibili di estensione analogica e, pertanto, non può essere avviata, ai sensi dell'art. 69 del TUEL, la procedura amministrativa preordinata alla contestazione della causa ostativa ed alla successiva dichiarazione di decadenza, nel caso di mancata rimozione.
Si rappresenta che la norma regionale non ha inteso introdurre alcuna ulteriore causa ostativa all'assunzione di una carica elettiva, quanto piuttosto si è limitata a prevedere i requisiti che devono possedere i direttori delle sedi provinciali delle aziende di emanazione regionale, sancendo in tal modo la incompatibilità di detti incarichi con ogni carica elettiva, ritenuti inconciliabili con il contemporaneo svolgimento del mandato elettorale, al fine di evitare ripercussioni che da tale unione possano derivare sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni ricoperte.
Sulla base delle suesposte considerazioni si ritiene che nella fattispecie rappresentata ogni valutazione circa la vicenda rappresentata dovrà, correttamente, essere assunta dalla Regione e, pertanto, non si rende necessario l'avvio, ai sensi dell'art. 69 del T.U.E.L., della procedura amministrativa preordinata alla contestazione della causa ostativa nei confronti di un consigliere comunale che svolge le funzioni di Direttore di un dipartimento provinciale.