Incompatibilità. Rapporti di parentela ed affinità fra il sindaco ed un consigliere comunale delegato e/o designato in qualità di rappresentante in commissioni, comitati di accoglienza, delegazioni ed assemblee consortili, ecc. . Art.64 del decreto leg

Territorio e autonomie locali
20 Luglio 2004
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Rapporti di parentela ed affinità fra il sindaco ed un consigliere comunale delegato e/o designato in qualità di rappresentante in commissioni, comitati di accoglienza, delegazioni ed assemblee consortili, ecc. Art. 64 del decreto legislativo n. 267/2000.

Testo 

Con una nota è stato richiesto il parere di questa Direzione Centrale in merito alla corretta interpretazione dell'art. 64, ultimo comma, del decreto legislativo n. 267/2000, ed in particolare, si chiede di conoscere se il divieto posto dal citato articolo per il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco riguardi esclusivamente il potere di nomina in enti, aziende e istituzioni – riconosciuto al sindaco dall'art. 50, comma 8, del citato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ovvero se debba intendersi in senso lato, escludendo la persona interessata da ogni funzione di rappresentanza. La disposizione in esame, che è stata di recente sostituita dall'art. 7, lettera b-ter, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito in legge 28 maggio 2004, n. 140, pone un'assoluta preclusione alla partecipazione, da parte del coniuge, degli ascendenti, discendenti, dei parenti ed affini sino al terzo grado del sindaco e del presidente della giunta provinciale, in seno alla rispettiva giunta ed alla loro nomina a rappresentanti del comune e della provincia. Pertanto, il consigliere in questione, affine di secondo grado del sindaco, non può legittimamente rappresentare il comune in seno alle assemblee consortili, commissioni, delegazioni, ecc., essendo al medesimo preclusa, in base alla norma richiamata, ogni funzione di rappresentanza. Per completezza, si richiamano anche le disposizioni in materia di doveri degli amministratori recate dall'art. 78, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo, concernenti il dovere di imparzialità degli stessi nell'espletamento del mandato, nonchè il dovere di astensione dal prendere parte alla discussione ed alla votazione, nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini sino al quarto grado.