Rimborsi spese. Rimborso delle spese legali per ex amministratori per la propria difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti.

Territorio e autonomie locali
9 Luglio 2004
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Richiesta parere circa il rimborso delle spese legali per ex amministratori per la propria difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti.

Testo 

Con alcune note, un ente ha formulato un quesito in merito alla problematica del rimborso delle spese legali sostenute da cinque ex amministratori di comune, per la propria difesa in giudizio innanzi alla Corte dei Conti. Al riguardo viene fatto presente che per i cinque ex amministratori il processo di primo grado si è concluso con dichiarazione di prescrizione dell'azione e che l'appello proposto avverso detta pronunzia dal Procuratore Regionale, è stato dichiarato, per due di questi, inammissibile per tardività dell'impugnativa, e per i restanti tre, è stato respinto. In tale sede il giudice, ha ravvisato 'l'antigiuridicità oggettiva dei fatti contestati agli appellati e sotto la specie della violazione di legge ., e sotto l'aspetto dell'eccesso di potere', ma ha ritenuto che il comportamento degli appellati 'pur colposo, manchi del carattere della gravità, senza di che non può essere pronunciata sentenza di condanna'. Viene altresì evidenziato che il giudizio di primo grado è stato instaurato prima della entrata in vigore della legge n. 639 del 20.12.1996. Si osserva, in proposito, che la possibilità di procedere al rimborso delle spese legali sostenute da soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, da parte delle amministrazioni di appartenenza, è specificamente prevista dal comma 2 bis dell'art. 3 del decreto legge n. 543/96, introdotto dalla legge di conversione n. 639/96. Tale norma, nel subordinare il rimborso delle spese legali al definitivo proscioglimento degli amministratori sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, correla la praticabilità del rimborso all'espletamento di un procedimento giudiziario contabile e alla sua definitiva conclusione con una formula ampiamente assolutoria che escluda completamente la responsabilità dei convenuti sotto il profilo non solo soggettivo ma anche oggettivo. Ha precisato, altresì, al riguardo, la Sezione giurisdizionale della Basilicata nella sentenza n. 70 del 23.3.1999, con la quale venivano assolti gli imputati per mancanza della colpa grave e decisa la compensazione delle spese processuali, che '..l'interpretazione sistematica della normativa più conforme ai principi generali dell'Ordinamento nonché a quelli costituzionali importa.. il rimborso diretto dell'amministrazione solo in presenza di sentenze ampiamente assolutorie (che escludano completamente la responsabilità dei convenuti sotto il profilo non solo soggettivo ma anche oggettivo) e non anche in presenza di altri tipi di decisioni che, seppur assolutorie, confermano l'esistenza di un fatto dannoso e la commissione dello stesso da parte di soggetti che hanno agito con una colpa che tuttavia non raggiunge la 'soglia minima' per poter dar luogo a sentenza di condanna. Si rappresenta, altresì, che la definizione in via preliminare del giudizio per una questione di rito (per improcedibilità o inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda o per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità), non costituisce un proscioglimento, sicché il convenuto non ha titolo ad ottenere il rimborso delle spese di difesa legale ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito dalla legge n. 639 del 20 dicembre 1996 (cfr.: Corte dei Conti, Sez. App. III, sent. n. 40 del 18.2.2002 e Sez. Giur. Reg. Molise, sent. n. 141 del 23.7.2001). Si soggiunge, infine, che, con indirizzo costante, la Corte dei Conti (cfr. la sent. n. 38 del 23.4.2001 della Sez. Giur. Reg. Campania) ha ritenuto che la norma introdotta dalla citata legge n. 639/96, in materia di rimborso delle spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, trova applicazione solo con riferimento ai giudizi che hanno avuto inizio dopo la sua entrata in vigore.