Compensi: indennità di funzione
- Quesito in merito all’indennità di funzione per amministratori.
Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato trasmesso un quesito da parte del segretario di una Comunità Montana, in merito all' applicazione dell'art. 82 del decreto legislativo n.267/2000.
In particolare viene chiesto di conoscere in quale misura l'indennità di funzione spetti ad un assessore della comunità montana, già lavoratore dipendente, che percepisce l'indennità di funzione dimezzata che, a far tempo dal 14 gennaio 2004 è stato collocato in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223.
L'istituto della 'mobilità' può essere definito una procedura di licenziamento dei lavoratori, dove il lavoratore licenziato e disoccupato risulta iscritto in una lista di mobilità e, in forza di ciò, viene ammesso ad usufruire di particolari agevolazioni per la ricerca di una nuova occupazione. Di talché l'iscrizione alla lista di mobilità non può qualificarsi quale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
Dal quadro delineato, l'amministratore risulta quindi impossibilitato, in quanto non più occupato quale lavoratore dipendente, a richiedere l'aspettativa non retribuita; pertanto, non potendo avvalersi di tale facoltà, come anche i lavoratori autonomi, disoccupati, studenti, pensionati, allo stesso spetterà l'indennità di funzione nella misura intera.