Rimborsi spese- Quesito in merito all’art.84 D.lgs. n. 267/2000

Territorio e autonomie locali
21 Giugno 2004
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Quesito in merito all’art.84 D.lgs. n. 267/2000

Testo 

Si fa riferimento ad alcune note, con le quali si chiede se un comune abbia legittimamente rimborsato le spese di viaggio sostenute da un ex assessore, ora consigliere comunale, per percorrere con il proprio automezzo, i tragitti compresi tra il comune in cui è situato il posto di lavoro ed il comune dove esercita il mandato amministrativo e viceversa. Un consigliere comunale ritiene infatti che l'ex assessore abbia illegittimamente usufruito del beneficio e chiede che vengano recuperate le somme erroneamente rimborsate. Codesto Ufficio ritiene che la fattispecie sia assimilabile a quella regolata dal comma 3 dell'art.84 del decreto legislativo n.267/2000, concernete il rimborso delle spese di viaggio per coloro che risiedono fuori del capoluogo ove ha sede l'ente.
Al riguardo, si osserva che l'art.84 prevede il rimborso delle spese di viaggio agli amministratori locali in due ipotesi: per gli spostamenti effettuati, in ragione del mandato e previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza (comma 1), e per i trasferimenti effettuati per partecipare alle sedute del proprio organo o per recarsi presso la sede degli uffici a causa di oggettive e dimostrabili esigenze connesse allo svolgimento del mandato, quando l'amministratore risieda fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente (comma 3).
Esclusa pertanto nel caso di specie l'applicazione del trattamento relativo alla missione in ragione del mandato fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, si rileva che il dato testuale della norma di cui al comma 3 individua nella residenza fuori dal capoluogo del comune, la condizione necessaria per usufruire della refusione delle spese di viaggio da parte dell'ente presso cui viene espletato il mandato, non prevedendo pertanto alcun rimborso per gli spostamenti effettuati dall'amministratore tra il luogo di lavoro e l'ente presso cui esplica il mandato e viceversa.
Tuttavia, se l'amministratore in questione non ha la residenza anagrafica nel comune in cui è situato il posto di lavoro ma vi ha comunque collocato la propria dimora abituale, può comunque privilegiarsi l'aspetto della tutela dell'espletamento della carica e delle comprovate esigenze connesse all'attività del lavoratore dipendente e accedere, ai fini della corresponsione del rimborso delle spese di viaggio in questione, all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato in base al quale l'obbligo di residenza previsto per i dipendenti pubblici è assolto anche quando il dipendente abbia stabilito la propria effettiva e permanente dimora nel luogo in cui si trova l'ufficio, ed assimilarsi pertanto il concetto di residenza a quello di residenza di fatto ex art.43, comma 2, c.c..