Trasformazione rapporto lavoro da part-time a tempo pieno – Finanziaria 2004.

Territorio e autonomie locali
18 Giugno 2004
Categoria 
15.02.03 Tempo parziale
Sintesi/Massima 

Possibilità trasformazione orario lavoro da tempo parziale a tempo pieno dipendenti (ex lavoratori socialmente utili stabilizzati) alla luce del divieto assunzione previsto L. n. 350 del 24.12.2003.

Testo 

Un Ente ha chiesto di conoscere se la trasformazione dell'orario di lavoro da tempo parziale a tempo pieno di n. 51 dipendenti - ex lavoratori socialmente utili stabilizzati in data 1.7.2001 con rapporto di lavoro part time al 50%, percentuale lavorativa incrementata al 66,67% dal 26.9.2002 - possa essere disposta alla luce del divieto di assunzione previsto dalla legge 24.12.2003, n. 350.
Con la suddetta operazione, sostiene codesto Ente, non si dovrebbe incorrere nei limiti assunzionali previsti dalla legge finanziaria, trattandosi soltanto di implementazione dell'orario di lavoro nei confronti di personale già alle dipendenze dell'ente.
Dalla nota integrativa, n. 3053 del 5.2.2004, inoltre, viene fatto conoscere che è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2003, e che la trasformazione a tempo pieno dei 51 dipendenti, 'verrà eventualmente, attuata, con la copertura di n. 15 posti di cat. A e n. 3 posti di cat. B, tutti vacanti e disponibili nella vigente pianta organica, per nulla coincidenti con quelli occupati dai dipendenti interessati alla trasformazione.'
Al riguardo, si fa presente che, in base alla peculiare disciplina dettata dall'art. 5 del C.C.N.L. del 14.9.2000, è dato in primo luogo desumere che, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno.
Altresì l'art. 4 del citato contratto stabilisce che: 'I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto di organico'.
Sulla scorta di quanto suddetto, pertanto, al fine della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno relativamente ai dipendenti assunti a tempo parziale, appare indispensabile la disponibilità del posto di organico, che, evidentemente, deve coincidere con lo stesso profilo del dipendente interessato.
Inoltre, come disposto dalla richiamata normativa contrattuale, il dipendente assunto con rapporto di lavoro a tempo parziale non ha diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, se prima non sono trascorsi tre anni dalla data di assunzione. Ciò non toglie che l'amministrazione possa autonomamente valutare l'opportunità della trasformazione del rapporto di lavoro, anche prima del triennio, in relazione alle proprie esigenze organizzative.
Talchè, in presenza dei corrispettivi posti vacanti - che nella presente ipotesi debbono essere previamente trasformati – si è dell'avviso che la variazione dell'orario di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del personale dipendente non debba essere considerata come nuova assunzione, bensì come modifica della prestazione lavorativa, rientrante nella dinamica contrattuale.
In merito, peraltro, codesto Ente dovrà tenere conto del consequenziale impatto di spesa, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per il vigente anno 2004.