Sussistenza (per ente non dissestato, né strutturalmente deficitario e rispettoso patto stabilità interno )procedere assunzione lavoratori socialmente utili per copertura posti vacanti, corrispondenti categorie appartenenza medesimi, (circa 40% in p.o.

Territorio e autonomie locali
18 Giugno 2004
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità (per ente non dissestato, né strutturalmente deficitario e rispettoso patto stabilità interno )procedere assunzione tutti lavoratori socialmente utili, già impiegati, per copertura posti vacanti (circa 40% In p.o. rideterminata sensi art. 34, L. n. 289 del 24.12.2003) corrispondenti categorie appartenenza medesimi (con stanziamento relative risorse finanziarie in bilancio 2004) - Applicabilità o meno limitazioni previste sia art. 34, L. n. 289/2002 (e relativo D.P.C.M. attuativo) sia L. n. 350 del 24.12.2003.

Testo 

Un Ente ha fatto conoscere in primo luogo di non essere in stato di dissesto, né strutturalmente deficitario, di avere rispettato il patto di stabilità interno e di avere provveduto, ai sensi dell'art. 34 della legge 27.12.2002, n. 289, alla rideterminazione della pianta organica, che presenta circa il 40% dei posti vacanti.
Inoltre, nel precisare che nel nuovo organigramma sono stati conservati i posti corrispondenti alle categorie di appartenenza dei lavoratori socialmente utili presenti nell'Ente, per la cui assunzione sono state stanziate nel bilancio 2004 le relative risorse finanziarie, l'amministrazione ha chiesto di conoscere se sussista la possibilità di procedere all'assunzione di tutti i predetti lavoratori, oppure se anche per tali assunzioni si dovrà tenere conto delle limitazioni previste sia dall'art. 34 della legge 289/2002, e relativo D.P.C.M. attuativo, sia dalla legge finanziaria 2004, n. 350 del 24.12.2003.
Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che l'art. 50, comma 5, della legge finanziaria 2003 (n. 289 del 27.12.2002) consentiva anche per l'anno 2003 la facoltà - agli enti locali con vuoti di organico, nell'ambito delle disponibilità finanziarie e relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56 - di effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2002.
Su tale questione questa Direzione Centrale, ha ritenuto che l'obbligo del rispetto del patto di stabilità interno sancito dall'anzidetto art. 50, comma 5, della legge 289, ai fini dell'assunzione di lavoratori socialmente utili, comportasse conseguentemente da parte degli enti locali il rispetto della disciplina inerente i limiti assunzionali stabiliti dall'art. 34 della medesima legge finanziaria e dei relativi D.P.C.M. attuativi. Pertanto le assunzioni di detti lavoratori, inerenti, come già detto, le qualifiche di cui all'art. 16 della legge 56/1987, erano consentite solo nell'ambito delle percentuali previste e autorizzate con i citati D.P.C.M.
Nondimeno la legge finanziaria 24.12.2003, n. 350, non ha previsto per l'anno in corso la predetta facoltà - ancorchè abbia fatto salve, relativamente agli enti che nell'anno 2002 hanno rispettato il patto di stabilità, le assunzioni previste e autorizzate con i D.P.C.M. del 12.9.2003, e non ancora effettuate alla data del 1° gennaio 2004 - autorizzando semplicemente l'eventuale proroga dei contratti in atto (art. 3, commi 76, 77)
Tale circostanza pone degli interrogativi circa l'effettiva attuazione nell'anno in corso della disposizione in parola, in mancanza di un preciso riferimento normativo.
Si è dell'avviso tuttavia che con la previsione di cui all'art. 3, comma 53, della precitata legge n. 350/2003 - che consente le assunzioni previste e autorizzate dai D.P.C.M. e non ancora effettuate al 1 gennaio 2004 - il legislatore abbia voluto porre gli enti locali in condizione di dare effettiva applicazione alle disposizioni assunzionali che, com'è noto, sono state rese possibili soltanto alla data di entrata in vigore dei prescritti D.P.C.M., avvenuta solo il 29.10.2003.
Sulla scorta di tale considerazione appare ragionevole presumere che anche l'esercizio della facoltà contenuta nella disposizione di cui all'art. 50 della legge 289/2002, possa ritenersi prorogato, nell'ambito delle assunzioni programmate per l'anno 2003, in base ai criteri previsti dai D.P.C.M. del 12.9.2003.
Pertanto codesta Amministrazione potrà effettuare la stabilizzazione dei predetti lavoratori socialmente utili, soltanto qualora tali assunzioni fossero già state programmate, in base alle quote assunzionali esercitabili ai sensi del citato D.P.C.M.