Stabilizzazione (ente rispettoso patto stabilità interno) lavoratori socialmente utili (in qualifiche non richiedenti titolo studio superiore scuola obbligo) - Procedura da adottare.

Territorio e autonomie locali
16 Giugno 2004
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità (per ente rispettoso patto stabilità interno) disporre assunzione lavoratori socialmente utili (stabilizzazione in qualifiche non richiedenti titolo studio superiore scuola obbligo) – Procedura da adottare.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale un'Amministrazione ha chiesto di conoscere se sia possibile, e con quale procedura, disporre l'assunzione di n. 3 unità attualmente utilizzate nei lavori socialmente utili.
In proposito vengono fornite le seguenti notizie:
- la stabilizzazione dei predetti lavoratori avverrebbe in qualifiche che non richiedono un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo;
- l'Amministrazione per l'anno 2002 ha rispettato il patto di stabilità interno;
- è in corso di stesura la rideterminazione della dotazione organica definitiva ai sensi dell'art. 34, c. 11, della legge 27.12.2002, n. 289 e del collegato DPCM..
Al riguardo, si fa presente che l'art. 50, comma 5, della legge finanziaria 2003 – n. 289 del 27.12.2002 – ha consentito, anche per l'anno 2003 (cfr. anche art. 78, comma 6, legge 388/2000, art. 27/bis della legge 31.7.2002, n. 172), agli enti locali che hanno vuoti di organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, la facoltà di assumere, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56, soggetti collocati in attività socialmente utili, subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2002.
Nondimeno la legge finanziaria 24.12.2003, n. 350, non ha previsto per l'anno in corso la predetta facoltà - ancorchè abbia fatto salve, relativamente agli enti che nell'anno 2002 hanno rispettato il patto di stabilità, le assunzioni previste e autorizzate con i D.P.C.M. del 12.9.2003, e non ancora effettuate alla data del 1° gennaio 2004 - autorizzando semplicemente l'eventuale proroga dei contratti in atto (art. 3, commi 76, 77)
Tale circostanza pone degli interrogativi circa l'effettiva attuazione nell'anno in corso della disposizione in parola, in mancanza di un preciso riferimento normativo.
Si è dell'avviso tuttavia che con la previsione di cui all'art. 3, comma 53, della precitata legge n. 350/2003 - che consente le assunzioni previste e autorizzate dai D.P.C.M. e non ancora effettuate al 1 gennaio 2004 - il legislatore abbia voluto porre gli enti locali in condizione di dare effettiva applicazione alle disposizioni assunzionali che, com'è noto, sono state rese possibili soltanto alla data di entrata in vigore dei prescritti D.P.C.M., avvenuta solo il 29.10.2003.