Problematiche relative conferimento incarico professionale ex dipendente collocato in quiescenza (a domanda) prima raggiungimento limiti età (previsti vigente normativa) avendo maturato anzianità di servizio di 40 anni.

Territorio e autonomie locali
16 Giugno 2004
Categoria 
15.01.06 Conferimento e revoca degli incarichi
Sintesi/Massima 

Possibilità conferimento incarico professionale ex dipendente collocato in quiescenza (a domanda) prima raggiungimento limiti età (previsti vigente normativa) avendo maturato anzianità di servizio di 40 anni.

Testo 

Si fa riferimento alla problematica relativa alla possibilità di conferire un incarico professionale ad un ex dipendente collocato in quiescenza a domanda, avendo maturato una anzianità di servizio di 40 anni e prima del raggiungimento dei limiti di età previsti dalla vigente normativa.
Al riguardo, si fa presente che il Dipartimento della Funzione Pubblica, interessato in merito, ha ritenuto di precisare che la predetta possibilità sembrerebbe preclusa dalla disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1999, n. 724.
In proposito, detto Dipartimento ha osservato che le finalità sottostanti tale disposizione sono molteplici. In primo luogo quella espressamente indicata nell'articolo medesimo di garantire la piena ed effettiva trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa in materia di attribuzione di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca ad esterni all'amministrazione. Sull'ambito normativo di riferimento, come evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 406 del 1995, la norma sembrerebbe collocarsi nel quadro generale di riforma del pubblico impiego, finalizzato a rivedere in modo sistematico la materia dell'organizzazione degli uffici e dei rapporti di lavoro nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Altre finalità, non di minor rilievo, sono essere quelle di contenimento della spesa pubblica e quelle previdenziali, miranti a scoraggiare pensionamenti anticipati.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha, inoltre, rappresentato che diverse Amministrazioni hanno chiesto chiarimenti in merito a quanto contenuto nelle leggi finanziarie 2001 e 2003 (l. n. 388/2000 art. 72 e l. n. 289/2002, art 44) le quali hanno mutato la disciplina del cumulo fra pensione e reddito da lavoro giungendo fino all'abolizione del divieto di cumulo. Ciò posto il predetto Dipartimento ha ritenuto di dover vagliare la problematica 'de qua' anche alla luce di tali nuove disposizioni acquisendo anche gli orientamenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell'INPDAP.
Alla luce del confronto così attivato detto Dipartimento è giunto alla conclusione che le disposizioni di cui all'art. 25 della L. n. 724/1994 debbono considerarsi pienamente vigenti in considerazione del loro carattere di specialità e pertanto non possono ritenersi abrogate dalle disposizioni generali sopra citate. Inoltre, lo stesso Dipartimento ha ritenuto che permanga il divieto di cumulo nel caso in cui il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione, come previsto dall'articolo 4 del DPR n. 758/1965 e dell'articolo 133 del DPR 1092/1973.
In considerazione di quanto sopra esposto, il più volte citato Dipartimento ha, pertanto, ritenuto che non sia possibile procedere all'incarico in questione.