Permanenza in servizio oltre limite massimo età – Obbligatorietà accoglimento richiesta.

Territorio e autonomie locali
15 Giugno 2004
Categoria 
15.04.18 Cessazione del rapporto di lavoro
Sintesi/Massima 

Obbligatorietà accoglimento richiesta avanzata (sensi art 16, D.Lgs n. 503/1992) da dipendente intesa ottenere permanenza in servizio oltre limite massimo età (60 anni).

Testo 

Un Comune ha formulato un quesito inteso a conoscere se sia obbligato ad accedere alla richiesta avanzata, ai sensi dell'art 16 del D.Lgs n. 503/1992, da una propria dipendente intesa ad ottenere la permanenza in servizio oltre il limite massimo di età, 60 anni.
Al riguardo, si rammenta preliminarmente che la disposizione recata dal citato art. 16 consente ai dipendenti di una pubblica amministrazione di poter protrarre la propria attività lavorativa anche oltre il limite massimo di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d'ufficio, al fine di incrementare l'anzianità contributiva o per maturare il diritto a pensione. E' bene sottolineare, in ogni caso, che la norma in esame indica espressamente in un biennio il periodo massimo di trattenimento in servizio oltre il compimento dell'età utile al conseguimento della pensione di anzianità.
Appare opportuno soggiungere, inoltre, che la predetta norma non può trovare applicazione nei casi in cui il dipendente sia già stato destinatario, in virtù di particolari disposizioni di legge, di un trattenimento in servizio oltre la normale data di collocamento a riposo, non essendo cumulabili più benefici allo stesso titolo.
Ciò posto, per quanto attiene all'obbligatorietà per l'ente di accedere alla richiesta di trattenimento in servizio presentata dalla dipendente, si ritiene che, conformemente a quanto sostenuto dall'INPDAP in casi analoghi, l'amministrazione, in presenza di una domanda regolarmente prodotta, sia obbligata ad accettare la richiesta volta a dilazionare il collocamento a riposo d'ufficio. Infatti, l'istituto di cui trattasi non è subordinato ad alcun potere discrezionale da parte dell'amministrazione cui la norma stessa si rivolge.