Trasferimento personale da Regione a Provincia (susseguente passaggio funzioni) - Rifiuto sottoscrizione (parte dipendenti trasferiti) contratto individuale lavoro (peggiorativo rispetto quello precedente) non contenente talune previsioni riguardanti moda

Territorio e autonomie locali
15 Giugno 2004
Categoria 
15.04.08 Trattamento di trasferimento
Sintesi/Massima 

Trasferimento personale da Regione a Provincia (susseguente passaggio funzioni attuato con apposite leggi regionali e relativi oneri finanziari assicurati da regione) - Legittimità rifiuto sottoscrizione (parte dipendenti trasferiti) contratto individuale lavoro (peggiorativo rispetto quello precedente) non contenente talune previsioni riguardanti modalità calcolo salario accessorio - Meccanismi attivabili per la non riduzione quota salario accessorio personale trasferito - Possibilità attivazione procedimenti disciplinari in caso persistente rifiuto firma detto contratto individuale.

Testo 

Il dirigente del servizio gestione delle risorse umane di una Provincia ha evidenziato le numerose problematiche sorte a seguito del trasferimento del personale, avvenuto il 4.4.2002, dalla Regione 'xxx' alla Provincia, trasferimento susseguente al passaggio delle funzioni attuato con apposite leggi regionali.
In particolare è stato fatto presente che il personale trasferito si rifiuta di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro sottoposto dall'Amministrazione Provinciale, in quanto lo stesso non conterrebbe talune previsioni riguardanti le modalità di calcolo del salario accessorio (produttività collettiva) contenute nell'accordo stipulato il 29.4.2001 tra le OO.SS. e la Regione 'xxx'. I medesimi dipendenti ritengono, infatti, che l'ulteriore accordo siglato il 27.6.2002, cui partecipò anche la Provincia, sia peggiorativo rispetto al precedente. In tale ultimo accordo si prevedeva che a decorrere dall'anno 2002 sarebbe stato applicato, agli effetti dell'attribuzione della produttività generale di servizio, il sistema di valutazione permanente già in uso nelle province, in luogo del calcolo annuale del differenziale dell'importo medio corrisposto, per ciascuna categoria, a titolo di produttività dalla Regione 'xxx', rispetto a quello attribuito al medesimo titolo dalla Provincia.
Ciò posto, tenuto conto che la Regione assicura la copertura degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento 'de quo', è stato chiesto di conoscere se: sia possibile rifiutarsi di sottoscrivere il contratto individuale di lavoro; se sia legittima la richiesta dei dipendenti di inserire nel contratto stralci di accordo sindacale stipulato tra la Regione e le OO. SS; che valore abbia il secondo accordo sindacale firmato dalla Provincia; quali meccanismi potrebbero essere attivati affinché la quota del salario accessorio del personale trasferito non venga ridotta; se sia possibile attivare procedimenti disciplinari in caso di persistente rifiuto della firma del contratto individuale.
Al riguardo si fa preliminarmente presente che la problematica proposta assume caratteristiche di delicatezza e di problematicità, tenuto conto che il trasferimento del personale, conseguente al trasferimento delle funzioni, deve avvenire nel rispetto dei principi di legalità ed equità. A tal fine è bene rammentare che il CCNL 5. 10. 2001 all'art. 26 e seguenti ha disciplinato i criteri di inquadramento ed il trattamento economico da applicare nei confronti del personale del comparto Ministeri interessato ai processi di mobilità, già attuati o da attuare, a seguito di trasferimento e di deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge n. 59/1997 e successivi decreti attuativi.
Posto quanto sopra, tenuto conto che la fattispecie in esame è analoga a quella disciplinata dal citato art. 26, si ritiene che, come sostenuto dall'ARAN in simili fattispecie, possano trovare applicazione i medesimi principi e le medesime regole generali previsti dallo stesso art. 26 e seguenti del predetto CCNL 5.10.2001.
Pertanto, in via generale, si formulano le seguenti osservazioni.
Al personale trasferito deve essere garantita la posizione economica fondamentale in godimento, secondo le indicazioni del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, costituita dal trattamento economico fondamentale, dall'indennità integrativa speciale, dalla posizione economica di sviluppo conseguita dal dipendente, dall'indennità prevista per il personale della categoria A e B1, dagli eventuali assegni personali a carattere continuativo e non riassorbibile, nonché dall'eventuale retribuzione di anzianità in godimento.
Inoltre, come rappresentato dalla predetta Agenzia, al personale interessato devono essere applicate, a decorrere dalla data del trasferimento, esclusivamente le regole del contratto integrativo dell'ente_ricevente. Infatti, non possono essere garantite o conservate eventuali voci del trattamento accessorio corrisposte dall'Ente di provenienza secondo le regole del contratto integrativo di quell'Ente. Si deve, pertanto, ritenere del tutto ininfluente una eventuale disciplina contenuta nel contratto integrativo dell'Ente che trasferisce il personale, che abbia eventualmente qualificato come fisse e ricorrenti alcune voci del salario accessorio. In proposito appare opportuno rilevare che tale contratto integrativo non può considerarsi in alcun modo vincolante per le amministrazioni che ricevono il personale trasferito, in quanto non essendo firmatarie, sono sicuramente estranee allo stesso e non possono certo subirne gli effetti. Inoltre, detto contratto non può mutare la natura e la disciplina delle voci del trattamento economico accessorio fissata a livello nazionale, in quanto, in base all' art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 4 comma 5 del CCNL 1.4.1999 la contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi solo sulle materie e nei limiti stabiliti da quella a livello nazionale; detta previsione è assistita dalla espressa sanzione della nullità dei contratti integrativi in contrasto con i contratti nazionali. Il contratto integrativo, invece, può dare attuazione all'art. 17, comma 7, del CCNL dell'1.4.1999 che prevede espressamente per l'Ente cedente la possibilità di corrispondere al personale interessato ai processi di mobilità per trasferimento e delega di funzioni un compenso 'una tantum' in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione.
Stante le suesposte considerazioni, relativamente agli specifici quesiti posti si rappresenta che:
- per quanto attiene al rifiuto del personale trasferito di sottoscrivere il contratto individuale con la Provincia giova ricordare che il trasferimento del personale dalla Regione alla Provincia è conseguente al trasferimento delle funzioni e pertanto lo stesso si deve considerare avvenuto senza soluzione di continuità. Quindi, il rifiuto del personale a sottoscrivere il contratto potrebbe essere considerato quale inadempimento contrattuale, con la conseguente possibilità di avviare un procedimento disciplinare, analogamente a quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, del CCNL del 31.1.1999. In ogni caso la firma del contratto individuale non comporta alcun tipo di acquiescenza o rinuncia in quanto il dipendente può comunque ricorrere al giudice del lavoro per la tutela dei propri diritti;
- per quanto riguarda poi la possibilità di inserire nel contratto individuale stralci di accordi integrativi, si rappresenta che gli elementi essenziali del contratto di lavoro sono quelli indicati dall'art. 14, comma 2, del CCNL del 6.7.1995. Per il resto è sufficiente il rinvio alla disciplina contrattuale nel tempo vigente, come previsto dal comma 3 dello stesso art. 14;
- per quanto concerne la valenza degli accordi integrativi occorre evidenziare, come già precisato, che hanno effetto vincolante per l'ente_ricevente i soli accordi sottoscritti dall'Ente stesso, al quale è demandata la facoltà di scelta sull'utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione dall'ente cedente, le quali dovranno obbligatoriamente confluire nelle disponibilità di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. Si deve pertanto, escludere l'ipotesi della costituzione e ripartizione di un duplice fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività tenuto conto che non sussiste alcuna previsione contrattuale in tal senso.
- per quanto attiene alla possibilità di mantenere a favore del personale in questione il 'differenziale di produttività' riconosciuto, quale compenso incentivante, nel primo accordo integrativo si fa presente che tale compenso non trova fondamento nella normativa contrattuale né nel secondo accordo stipulato con la Provincia. Invero, come sopra specificato, l'unico incentivo ai processi di mobilità nonché a quelli correlati al trasferimento e deleghe di funzioni è quello previsto dal sopra richiamato comma 7 dell'art. 17 costituito dal compenso 'una tantum 'da erogarsi in misura non superiore a sei mensilità di retribuzione.