Indennità premio fine servizio - Sussistenza o meno, corresponsione detta indennità a a dipendenti per servizio svolto pre-ruolo.

Territorio e autonomie locali
14 Giugno 2004
Categoria 
15.04.19 Trattamento di fine rapporto
Sintesi/Massima 

Sussistenza o meno, obbligo corrispondere (a dipendenti che hanno svolto servizio pre-ruolo) indennità premio fine servizio.

Testo 

Un Ufficio Territoriale del Governo ha chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in merito al quesito posto da un comune inteso a conoscere se sussista o meno l'obbligo di corrispondere l'indennità premio di fine servizio ad alcuni dipendenti che hanno svolto dal 1967 al 1980 servizio pre-ruolo, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 208/86. Il citato comune ha, infatti, evidenziato che sulla questione sono stati forniti pareri discordi da parte dell'ANCI, dell'ANCITEL, della sezione di controllo di 'yyy' e dell'INPDAP, su specifica richiesta del Dipartimento della Funzione Pubblica.
Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che la citata nota, è pervenuta alla scrivente Direzione in data 16.6.2003, e trasmessa per il seguito di competenza e per il diretto riscontro all'INPDAP.
Peraltro, dalla documentazione allegata alla citata nota, risulta che il suddetto Istituto ha espresso il proprio parere direttamente al Comune interessato in data 29.7.2003.
Ciò posto, tenuto conto che sulla problematica 'de qua' sono stati emanati differenti pareri si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni.
Com'è noto la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 208/86 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 9, comma 4, del D.L.C.P.S. n. 207/1947, nella parte in cui disponeva che l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto non era dovuta nel caso di passaggio in ruolo. Infatti, la predetta Corte ha più volte affermato che le indennità di fine rapporto, costituendo parte del trattamento economico complessivamente dovuto al lavoratore, hanno natura di retribuzione differita a fini previdenziali, e, stante la particolare protezione da cui è assistita ogni forma di retribuzione, devono essere proporzionali alla durata del lavoro prestato, non potendo essere pretermessa, neppure in parte, in cambio di altri benefici quali la stabilizzazione del rapporto di lavoro non di ruolo con il passaggio in ruolo.
Orbene, nel caso in esame l'attività lavorativa è stata prestata per periodi di durata inferiore all'anno, in quanto svolti in corrispondenza alla durata di ciascun anno scolastico, periodi non sufficientemente significativi e tali da far sorgere il diritto all'iscrizione ad una gestione previdenziale. Infatti, la legge 8.3.1968 n. 152, ha posto l'obbligo dell'iscrizione obbligatoria all'INADEL (ora confluita nell'INPDAP) per il personale non di ruolo dipendente dagli enti locali, purchè il medesimo personale abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente.
Anche in tal caso, tuttavia, pur non essendo sorto il diritto alla predetta iscrizione, secondo quanto sostenuto nella soprarichiamata sentenza, spetta all'Ente datore di lavoro provvedere al pagamento dell'indennità di fine rapporto.
Invece, per i servizi non di ruolo prestati in data antecedente al 2.4.1968, data di entrata in vigore della citata L. n. 152/68, il lavoratore dell'ente locale può scegliere, ai sensi dell'art. 12 della medesima legge n. 152/68, tra il riscatto oneroso ovvero la liquidazione a carico del datore di lavoro.
E' bene, inoltre, rammentare che questo Ministero ha chiesto, in occasione del rimborso statale dell'indennità di fine rapporto dovuta dagli enti locali al personale di cui alla legge n. 285/77 da effettuarsi a seguito della più volte richiamata sentenza n. 208/86, apposito parere al Consiglio di Stato. L'Alto Consesso, con parere della Sezione Prima n. 1697/97 del 12.11.1997, ha dettato talune istruzioni. In particolare è stato evidenziato che l'indennità di fine rapporto spetta solo per il periodo di lavoro a tempo determinato svolto in posizione di pre-ruolo, per il quale il personale in parola non poteva essere iscritto ad alcun ente previdenziale e conseguentemente godere all'atto del collocamento in quiescenza dell'indennità di fine rapporto.
Il Consiglio di Stato si è, inoltre, soffermato sui termini prescrizionali della presentazione delle istanze da parte del personale interessato. E' stato, infatti, affermato che dovevano essere prese in considerazione le istanze presentate dagli aventi diritto nel termine di 10 anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (1.8.1986) della sentenza della Corte Costituzionale n. 208/86 e ciò in conformità al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui 'le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono con il decorso di 10 anni'.
Pertanto, conformemente a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel predetto parere, si deve ritenere che possa trovare applicazione il succitato termine prescrizionale, peraltro più favorevole rispetto all'ordinario termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 2948 c.c..
Posto quanto sopra, si esprime l'avviso che le istanze avanzate dal personale, volte ad ottenere la liquidazione dell'indennità di fine rapporto per il servizio pre-ruolo, potranno trovare favorevole accoglimento qualora siano state presentate nel termine di 10 anni dalla data di pubblicazione della citata sentenza n. 208/86.