Proroga termini (un anno) validità graduatorie concorsuali. Individuazione Enti soggetti limiti assunzionali previsti finanziaria 2004.

Territorio e autonomie locali
1 Giugno 2004
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Proroga (un anno) termini validità graduatorie concorsuali per assunzioni personale - Enti locali cui si riferisce disposizione contenuta art. 3, comma 61, L. n. 350, del 24.12.2003 (amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni assunzioni)

Testo 

Con una nota una Provincia ha posto un quesito teso a conoscere a quali enti locali si riferisca la disposizione di cui all'art. 3, comma 61, della legge 24.12.2003, n. 350, che, nello specifico, prevede che: 'I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno'. In merito si rappresenta che dall'applicazione della citata disposizione rimangono esclusi i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, le comunità montane e le unioni di comuni, i quali, non essendo soggetti al rispetto del patto di stabilità interno, non risultano sottoposti alle limitazioni assunzionali previste dall'art. 3 della legge finanziaria per il 2004 (l. n. 350/2003). Con esclusione pertanto di detti enti locali, la proroga risulta valida per tutte le altre amministrazioni locali, essendo queste ultime in ogni caso sottoposte a limitazioni assunzionali, sia se rispettose del patto di stabilità interno, sia nel caso in cui non l'abbiano rispettato. A tale proposito, va precisato che per essere prorogata una graduatoria deve essere vigente alla data del 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore della legge finanziaria) ed il suo termine quadriennale massimo decorre dalla data di approvazione della stessa, in quanto le norme di proroga della validità si riferiscono a graduatorie in corso, non potendosi riconoscere la facoltà di ripristinare graduatorie già esaurite.