Quesito in merito ad alcune problematiche correlate alla formalizzazione delle dimissioni da parte del sindaco.

Territorio e autonomie locali
31 Maggio 2004
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

Quesito in merito ad alcune problematiche correlate alla formalizzazione delle dimissioni da parte del sindaco.

Testo 

Si fa riferimento ad una lettera, con la quale è stato richiesto l'avviso della scrivente in merito ad alcune problematiche correlate alla formalizzazione delle dimissioni da parte del sindaco.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
In ordine alle modalità di presentazione delle dimissioni, si rileva che l'assunzione al protocollo del comune della lettera di dimissioni costituisce una formalità sufficiente ai fini della loro conoscibilità, con la conseguenza di poter ritenere perfezionate le dimissioni in parola e di poter individuare la data di assunzione al protocollo come 'dies a quo' dal quale va calcolato il termine di venti giorni, decorso il quale le stesse diventano efficaci e irrevocabili (art. 53, co.3 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ove, tuttavia, il sindaco intenda procedere ugualmente alla convocazione di una seduta consiliare per discutere in merito alla situazione politica connessa alle dimissioni (fermo restando che il giorno iniziale dal quale decorrono i venti giorni di cui al sopracitato art. 53, co. 3 del T.U.E.L. n. 267 si identifica con quello dell'assunzione al protocollo della lettera di dimissioni), si ritiene ammissibile detta evenienza, pur dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
Ad avviso della scrivente, invero, la ratio della norma (art. 38 co.5 T.U.E.L. cit.) che limita, nella fase storica successiva all'indizione dei comizi elettorali, l'attività deliberativa dei consigli ai soli atti 'urgenti e improrogabili' deve ravvisarsi nella volontà legislativa di impedire al consiglio comunale (che si trova nell'imminenza del rinnovo elettorale) di poter, attraverso un certo tipo di attività deliberativa, condizionare l'elettorato attuando una sorta di 'captatio benevolentiae'.
Considerato che, un intento di tal tipo non sembrerebbe ravvisabile in caso di una seduta consiliare finalizzata esclusivamente a consentire la mera 'discussione' delle dimissioni del sindaco, si ritiene ammissibile la prospettata convocazione del consiglio da parte del sindaco medesimo.
Quanto all'ulteriore problematica posta, riguardo all'evenienza che l'adempimento in argomento possa essere effettuato dal vicesindaco, si ritiene che la risposta debba essere affermativa soltanto a condizione che vi siano i presupposti che legittimano, in generale, l'operato del vicesindaco, vale a dire che si versi in una situazione di assenza o impedimento temporaneo del sindaco, così come dispone l'art. 53, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000.