Possibilità assunzione autista (cat. B1) reperire tra lavoratori socialmente utili impiegati presso ente - Prorogabilità esercizio facoltà (contenuta disposizione art. 50, comma 5, n. 289 del 27.12.2002) ambito prevista programmazione anno 2003 quote assunzionali (sensi D.P.C.M. del 12.9.2003).
Si fa riferimento ad una nota con la quale un Ente ha fatto conoscere in primo luogo che, con atto G.M. n. 253 del 27.12.2003 ha provveduto a rideterminare la propria dotazione organica, ed ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 34 della legge 27.12.2002, n. 289 e del D.P.C.M. del 12.9.2003, ha programmato (delib. n. 59 del 30.12.2003) per l'anno 2003 l'assunzione di un autista cat. B1, da reperire nell'ambito dei 26 lavoratori socialmente utili impegnati presso l'Ente.
Nel fare rilevare che l'effettiva assunzione del predetto dipendente - disposta con atto G.M. n. 210 del 31.12.2003, in esecuzione della predetta delibera consiliare n. 59/2003 - tenuto conto dei tempi necessari per la prevista procedura presso la Direzione Provinciale del Lavoro, avverrà nel corso dell'anno 2004, l'Amministrazione ha chiesto di conoscere se risulta possibile effettuare l'assunzione in parola nell'anno in corso.
Al riguardo, si fa presente che l'art. 50, comma 5, della legge finanziaria 2003 – n. 289 del 27.12.2002 – ha consentito, anche per l'anno 2003 (cfr. anche art. 78, comma 6, legge 388/2000, art. 27/bis della legge 31.7.2002, n. 172), agli enti locali che hanno vuoti di organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, la facoltà di assumere, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56, soggetti collocati in attività socialmente utili, subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2002.
Nondimeno la legge finanziaria 24.12.2003, n. 350, non ha previsto per l'anno in corso la predetta facoltà - ancorchè abbia fatto salve, relativamente agli enti che nell'anno 2002 hanno rispettato il patto di stabilità, le assunzioni previste e autorizzate con i D.P.C.M. del 12.9.2003, e non ancora effettuate alla data del 1° gennaio 2004 - autorizzando semplicemente l'eventuale proroga dei contratti in atto (art. 3, commi 76, 77)
Tale circostanza pone degli interrogativi circa l'effettiva attuazione nell'anno in corso della disposizione in parola, in mancanza di un preciso riferimento normativo.
Si è dell'avviso tuttavia che con la previsione di cui all'art. 3, comma 53, della precitata legge n. 350/2003 - che consente le assunzioni previste e autorizzate dai D.P.C.M. e non ancora effettuate al 1 gennaio 2004 - il legislatore abbia voluto porre gli enti locali in condizione di dare effettiva applicazione alle disposizioni assunzionali che, com'è noto, sono state rese possibili soltanto alla data di entrata in vigore dei prescritti D.P.C.M., avvenuta solo il 29.10.2003.
Sulla scorta di tale considerazione appare ragionevole presumere che anche l'esercizio della facoltà contenuta nella disposizione di cui all'art. 50 della legge 289/2002, possa ritenersi prorogato, nell'ambito delle assunzioni programmate per l'anno 2003, in base ai criteri previsti dai D.P.C.M. del 12.9.2003.
Pertanto codesta Amministrazione potrà effettuare l'assunzione in parola, nell'ambito della prevista programmazione e delle quote assunzionali esercitabili ai sensi del citato D.P.C.M.