Contratti a termine (per progetti cantieri scuola lavoro) - Trasformazione rapporto lavoro tempo indeterminato Facoltà assunzionali finanziaria 2004.

Territorio e autonomie locali
28 Maggio 2004
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità trasformazione rapporto lavoro (parte personale impegnato progetti cantieri scuola lavoro) da contratto termine a tempo indeterminato (attesa non esistenza disposizione specifica per proseguimento o proroga durata predetti progetti) - Possibilità assunzionali alla luce limitazioni poste L. n. 350 del 24.12.2003.

Testo 

Con una nota un'Amministrazione ha fatto conoscere che nel corso dei prossimi mesi avranno termine i progetti di cantieri scuola lavoro, attivati nell'anno 2002 ai sensi della legge regionale n. 29 del 25.7.1996, e che, nei confronti di una parte dei lavoratori impegnati, era prevista la trasformazione a tempo indeterminato.
Ciò posto, viene chiesto, sostanzialmente, se ci siano possibilità assunzionali alla luce delle limitazioni poste dalla legge n. 350 del 24.12.2003, tenuto conto che non si sono verificate cessazioni dal servizio negli anni 2002 e 2003 e che non esiste una disposizione specifica per il proseguimento o la proroga della durata dei predetti progetti.
Al riguardo, si premette che la legge finanziaria 2004 non prevede deroghe per le esigenze prospettate da codesto Ente, pertanto le facoltà assunzionali dovranno essere esercitate nell'ambito delle disposizioni previste dall'art. 3, e dai relativi D.P.C.M. attuativi.
In base a quanto appena detto, quindi, qualora codesta Amministrazione abbia rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2003, al fine di poter assumere personale a tempo indeterminato dovrà attendere e rispettare i criteri stabiliti dal previsto emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Peraltro il comma 60, dell'art. 3, della legge 350/2003, ha pure disposto che in caso di mancata emanazione del citato decreto, entro il 30.6.2004, trovano applicazione in via provvisoria e fino all'emanazione dello stesso le disposizioni dei decreti del 12.9.2003 (riferiti all'anno 2003).
Peraltro, considerato che non si sono verificate cessazioni dal servizio negli anni 2002 e 2003, si rappresenta che in base alla specifica previsione dell'art. 3, comma 7, del D.P.C.M. del 12.9.2003, stante il mancato turn over relativamente all'anno 2003, codesta Amministrazione può dare luogo all'assunzione di una unità, in virtù di quanto consentito dall'art. 3, comma 53, della legge finanziaria 350/2003 in merito alle assunzioni previste e autorizzate dai D.P.C.M. del 12.9.2003 e non ancora effettuate al 1° gennaio 2004.
Qualora, poi, i previsti emanandi D.P.C.M., che disciplineranno i criteri assunzionali per l'anno in corso, prevedano ancora la facoltà di assumere almeno una unità in caso di mancato turn over, per il 2004 codesta Amministrazione avrà l'opportunità di coprire un ulteriore posto.