Possibilità riassunzione dipendente caso cessazione rapporto per accettazione incarico (conferito da Commissario Prefettizio, sensi art. 110, D.Lgs. n. 267/2000) - Corretta applicazione disposizione comma 5, medesimo art. 110 – Possibilità disporre detta riassunzione (subordinatamente vacanza posto) con provvedimento dirigenziale o necessario suo rientro in programmazione triennale o annuale assunzioni.
Si fa riferimento ad una nota , con la quale un Ente ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla corretta applicazione della disposizione recata al comma 5 dell'art. 110 del D,Lgs. n. 267/2000, che prevede la riassunzione del dipendente in caso di cessazione del rapporto per accettazione di un incarico conferito ai sensi del medesimo art. 110. In particolare, l'Ente ha chiesto se detta riassunzione debba rientrare nella programmazione triennale o annuale delle assunzioni oppure possa essere disposta, subordinatamente alla vacanza del posto, con provvedimento dirigenziale. E' stato chiesto inoltre se la durata dell'incarico ex art. 110, conferito dal Commissario Prefettizio, soggiaccia comunque, per la conferma, al termine finale di 120 giorni dall'insediamento del sindaco stabilito dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Al riguardo, si fa presente che il comma 5 ex art. 110 citato prevede, al secondo capoverso, che 'l'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico'. La norma in esame subordina quindi la riassunzione dell'ex dipendente all'esistenza del posto vacante in pianta organica nonché alla domanda dell'interessato. Tuttavia, pur riconoscendo a tale previsione il carattere di norma di garanzia, si è del parere che la riassunzione di cui trattasi debba necessariamente ricadere nei limiti assunzionali previsti per il contenimento della spesa dalle leggi finanziarie. Vi è da considerare infatti, che la recente legge 24/12/2003, n. 350, contenente 'disposizioni per la formazione del bilancio, annuale e pluriennale dello Stato', al comma 53 conferma anche per l'anno 2004 i limiti assunzionali fissati per il 2003, facendo salve esclusivamente le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità nonchè quelle relative alle categorie protette in attesa che siano determinate, con apposito DPCM da emanarsi entro 60 giorni, ai sensi del successivo comma 60, le facoltà assunzionali per l'anno 2004 per gli enti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003. Ciò posto, si ritiene che l'assunzione in parola debba comunque essere considerata prioritaria nell'ambito delle assunzioni che codesto Ente potrà effettuare, nel rispetto della generale disciplina contenuta nella richiamata legge finanziaria, tenuto conto della tutela che la norma contenuta nel comma 5 soprarichiamato, intende assicurare alla fattispecie considerata. Relativamente alla seconda questione, si è dell'avviso che la durata dell'incarico de quo sia direttamente connessa al periodo del commissariamento rimanendo, tuttavia, l'eventuale conferma dello stesso sottoposta ai limiti temporali previsti dal regolamento dell'ente.