Posizioni organizzative - Interpretazione art. 15 C.C.N.L. del 22.1.2004, e art. 53, comma 23, L. n. 388 del 23.12.2000.

Territorio e autonomie locali
27 Maggio 2004
Categoria 
15.01.04 Area delle posizioni organizzative
Sintesi/Massima 

Applicabilità tutti enti locali (ovvero solo unioni di comuni e servizi in convenzione) art. 15, C.C.N.L.del 22.1.2004 (disciplinante posizioni organizzative apicali enti privi di dirigenti) - Possibilità automatica attribuzione posizione organizzativa agli apicali cat. D e C, relativa corresponsione previste indennità - Necessità atto formale individuazione citate posizioni, provvedimento sindacale attribuzione funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, d.lgs. 267/2000 - Applicabilità art. 53, comma 23,L. n. 388/2000 (attribuzione organi politici responsabilità uffici e servizi, adozione atti natura tecnico-gestionale).

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale un'Amministrazione ha chiesto dei chiarimenti in merito all'interpretazione della norma contrattuale prevista dall'art. 15 del C.C.N.L. del 22.1.2004, nonché relativamente alla disposizione di cui all'art. 53, comma 23, della legge 23.12.2000, n. 388, ed in particolare:
- se il citato art. 15, che disciplina le posizioni organizzative apicali negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, sia applicabile a tutti gli enti locali ovvero si riferisca esclusivamente alle unioni di comuni e ai servizi attivati in convenzione;
- se detta nuova disposizione comporti l'automatica attribuzione della posizione organizzativa agli apicali di cat. D e C presenti nella varie aree dell'Ente, con relativa corresponsione delle previste indennità, oppure se sia necessario un atto formale di individuazione delle posizioni organizzative stesse, nonché il provvedimento sindacale per l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;
- se, alla luce del richiamato art. 15, sia ancora applicabile, per i comuni inferiori a tremila abitanti, la normativa di cui all'art. 53, comma 23, della legge 388/2000 che consente di attribuire agli organi politici la responsabilità di uffici e di servizi con il conseguente potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale.
Al riguardo, nell'evidenziare che l'art. 15 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede testualmente che: 'Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31.3.1999', si rappresenta che detta disciplina ha come destinatari tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali che non abbiano personale con qualifica dirigenziale, così come specificato nella dichiarazione congiunta n. 12, allegata al contratto medesimo.
In merito al secondo quesito, occorre chiarire prima di tutto che ai sensi dell'art. 11 del c.c.n.l. del 31.3.1999 è possibile attribuire le posizioni organizzative al personale di categoria C solo nel caso in cui l'Ente sia sprovvisto di posti di categoria D, pertanto qualora risulti presente nella struttura organica di codesta Amministrazione anche un solo posto di categoria D, solo ad esso può farsi riferimento ai fini dell'attribuzione della posizione organizzativa.
Per quel che concerne la ratio della disposizione contrattuale di cui all'art 15 del c.c.n.l. del 22.1.1.2004, si ritiene che la stessa non debba considerarsi volta al riconoscimento automatico della posizione organizzativa alle figure apicali presenti nella struttura dell'Ente, bensì, più propriamente, finalizzata a garantire l'attribuzione della posizione organizzativa (in base ai criteri di cui agli artt. 8 e seg. c.c.n.l. del 31.3.1999) a quei dipendenti di categoria D responsabili di servizio (o cat. C nei comuni privi di figure di cat. D), cui è stato attribuito, con atto formale, il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 107, comma 2, del d.lgs. 267/2000, pertanto destinatari della peculiare funzione di adottare atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
L'art. 15 in commento peraltro, non interferisce con la disposizione di cui all'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 (come integrato dall'art. 29, comma 4, della legge 448/2001), talchè gli enti locali continuano ad avere la facoltà di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura gestionale, in presenza dei seguenti presupposti: 1) avere una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, 2) non avere affidato le relative funzioni al segretario comunale ai sensi dell'art. 97, c.4, lett. d) del d.lgs. 267/2000, 3) poter conseguire risparmi di spesa.