Aspettativa dipendente chiamato far parte uffici supporto organi politici.

Territorio e autonomie locali
27 Maggio 2004
Categoria 
15.03.07 Aspettativa
Sintesi/Massima 

Obbligatorietà (per amministrazione appartenenza) concessione aspettativa a dipendente incaricato far parte uffici supporto organi politici - Corretta applicazione disposizione art. 90, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale un comune ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in ordine alla corretta applicazione della disposizione recata dall'art. 90 del T.U.E.L. n. 267/2000. In particolare, ha chiesto di conoscere se l'amministrazione di appartenenza sia obbligata a concedere l'aspettativa al dipendente incaricato ai sensi del citato art. 90 di far parte degli uffici di supporto agli organi politici; quale ne sia la durata massima e, da ultimo, quale procedura debba seguire l'amministrazione che conferisce l'incarico nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del dipendente interessato.
Al riguardo, si precisa che il richiamato art. 90 del T.U.E.L. nel consentire agli enti locali, previa previsione regolamentare, di costituire uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici, dispone espressamente che i collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
In tal caso, quindi, vi è un specifica disposizione normativa che prevede il collocamento in aspettativa del dipendente chiamato a far parte degli uffici di cui trattasi e tale aspettativa si connota come ulteriore fattispecie oltre a quelle previste dai singoli ordinamenti.
Per la formulazione della norma in esame, si deve ritenere che la stessa non lasci alcun ambito di discrezionalità all'amministrazione di appartenenza.
Posto quindi l'obbligo di collocare il dipendente incaricato in aspettativa senza assegni, si è dell'avviso che la durata massima della stessa non possa che essere quella relativa al mandato politico degli organi in supporto dei quali è costituito l'ufficio.
Per quanto attiene all'aspetto relativo alle procedure che l'amministrazione deve seguire per conferire l'incarico, è da tenere presente che poiché l'applicazione della norma di cui al richiamato art. 90 presuppone l'adozione di provvedimenti da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, quale per l'appunto il collocamento in aspettativa, appare, conseguentemente, necessario che quest'ultima sia portata a conoscenza del conferimento dell'incarico attraverso apposita comunicazione.