Personale polizia municipale – Previsione limite altezza.

Territorio e autonomie locali
27 Maggio 2004
Categoria 
15.05 Personale area di vigilanza
Sintesi/Massima 

Possibilità previsione (regolamento comunale) limiti altezza per accesso concorsi personale polizia municipale – Normativa.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale un Ente ha rappresentato l'intenzione di prevedere dei limiti di altezza per l'accesso a concorsi relativamente al personale di polizia municipale e, dovendo redigere il relativo regolamento comunale, ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla normativa su cui fondare tale previsione.
Al riguardo, si fa presente che la legge 13/12/1986 n. 874, recante norme concernente i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, ha escluso la possibilità di richiedere il requisito dell'altezza minima per la partecipazione ai concorsi indetti da una amministrazione pubblica, salvo i casi da individuarsi, a norma del comma 2, con successivo decreto del Presidente del Consiglio.
Con il D.P.C.M. n. 411/1987, attuativo della succitata legge, sono stati stabiliti, infatti, i limiti e le misure di altezza per l'ammissione ai concorsi pubblici di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali, (forze armate, polizia di stato, corpo nazionale dei vigili del fuoco, guardia di finanza e alcuni profili professionali del personale del corpo forestale dello stato e delle ferrovie), tra i quali non rientra il personale da assumere con la qualifica di agente di polizia municipale.
Si rammenta, a tal proposito, che il costante orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, ha sottolineato la necessaria tassatività delle ipotesi previste dal D.P.C.M. in esame in considerazione del combinato disposto degli articoli nn. 3 e 51 della Costituzione, in base ai quali i requisiti per l'accesso ai pubblici uffici devono essere stabiliti dalla legge secondo condizioni di eguaglianza.
Pertanto, pur rilevando l'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali nel disciplinare l'organizzazione degli uffici e servizi, ex art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000, si ritiene tuttavia che la stessa non possa spingersi fino a prevedere il possesso di un requisito che la legge generale, attuativa di principi costituzionali, richiede esclusivamente per la partecipazione a concorsi per l'accesso a determinate categorie.
Si è dell'avviso, quindi, che l'eventuale adozione di una norma regolamentare atta ad introdurre il requisito dell'altezza minima per la partecipazione ai concorsi per il personale in questione, contrastando con la succitata normativa, debba ritenersi illegittima.