- Progressione orizzontale personale EE. LL. - Utilizzo risorse integrate.

Territorio e autonomie locali
27 Maggio 2004
Categoria 
15.01.03 Progressione orizzontale e verticale
Sintesi/Massima 

- Possibilità utilizzo risorse finanziarie destinate contrattazione decentrata integrativa per progressione orizzontale, stante il carattere di non stabilità e non ripetitività delle risorse integrate e la componente consolidata della retribuzione derivante dal costo delle progressioni.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale un Comune ha fatto presente di aver provveduto attraverso l'applicazione dell'art. 5 del CCNL 5.10.2001 ad integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999 con oneri a carico del proprio bilancio e di averle utilizzate per finanziare la progressione economica orizzontale. In merito, tuttavia, questo comune ha manifestato alcune perplessità in ordine alla possibilità di utilizzare le risorse di cui trattasi per finanziare la cennata progressione tenuto conto che le risorse integrate non hanno carattere di stabilità e ripetitività mentre il costo relativo alle progressioni si traduce in una componente consolidata della retribuzione.
Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che, come sostenuto dall'Aran, a seguito della realizzazione delle progressioni orizzontali, in sede di prima applicazione, le risorse a tal fine necessarie sono state prelevate dal fondo di cui al citato art. 15 in modo stabile ed irreversibile ed hanno prodotto anche una corrispondente riduzione delle disponibilità complessive del fondo stesso; le risorse in questione sono attualmente ricomprese nel particolare 'fondo per le progressioni orizzontali' e fanno anche parte del più ampio capitolo di bilancio destinato a sostenere gli oneri per gli stipendi.
Negli anni successivi a quello di prima applicazione, sempre secondo l'avviso espresso in materia dall'ARAN, le predette risorse non dovevano essere reinserite nel calcolo dell'art. 15 ma avendo assunto la connotazione di salario fondamentale, dovevano essere conteggiate a parte nell'ambito del citato capitolo destinato agli stipendi del personale e non più nel diverso capitolo del salario accessorio.
Inoltre, è bene rammentare che le ulteriori progressioni orizzontali dovevano e devono, comunque, essere finanziate, ai sensi dell'art. 17 del citato CCNL 1.4.1999, con le risorse dell'art. 15. Peraltro, ai sensi di detto art. 17 restano, comunque, acquisite al fondo per la progressione economica gli importi delle posizioni di sviluppo fruite dai lavoratori cessati dal servizio.
Ciò posto, si fa presente che l'art. 5 del CCNL 5.10.2001 detta, in via sperimentale, una disciplina secondo la quale gli enti possono avvalersi della facoltà di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, qualora gli enti stessi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa medesima. In particolare, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 5 gli enti possono incrementare le risorse dell'art. 15 del CCNL 1.4.1999 qualora risultino in possesso almeno dei valori minimi degli indicatori statici e dinamici e degli indicatori di efficacia di cui al precedente comma 5. In tale ipotesi, a norma del successivo comma 8, non trova applicazione, ai fini della progressione economica, il principio del costo medio del personale di cui all'art. 16, comma 2, del predetto CCNL dell'1.4.1999.
Peraltro, si rileva che, per gli enti che applicano il richiamato art. 5, la nota esplicativa a detto articolo ha chiarito, al punto 7, che la collocazione del personale nei singoli percorsi di progressione economica orizzontale, in assenza del vincolo rigido del costo medio, deve tendere comunque ad una distribuzione del personale nelle diverse posizioni di sviluppo economico previste dal sistema di classificazione nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite dai citati artt. 15 e 17.
Stante la richiamata normativa si osserva che, poichè nella fattispecie in esame l'integrazione delle risorse finanziarie ex art. 5 è stata impiegata per finanziare la progressione economica orizzontale, codesto Ente dovrà far fronte ai futuri oneri derivanti dalla progressione del personale con i normali mezzi di bilancio. Ciò per effetto del meccanismo sopra richiamato secondo il quale una volta attribuita la progressione economica il relativo costo entra far parte del trattamento economico fondamentale del dipendente.
A tal proposito corre, l'obbligo di evidenziare che la cennata disciplina subirà una modifica ad opera dell'art. 34 del nuovo CCNL 22.1.2004 del personale dipendente dagli enti locali il quale, nel disciplinare il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali, conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della normativa sulle progressioni orizzontali, di cui al più volte citato art. 5, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, del medesimo nuovo CCNL, disponendo, nel contempo, al comma 3, che dalla data di decorrenza dei maggiori compensi derivanti dalle progressioni le risorse del citato art. 31, comma 2, devono essere stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti. Resta, peraltro, confermata, a norma del comma 4 del medesimo art. 34, la riacquisizione, nelle disponibilità delle risorse decentrate, degli importi fruiti per la progressione orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per effetto della progressione verticale. Le risorse così recuperate verranno utilizzate secondo le finalità stabilite in sede di contrattazione decentrata, finalità che potranno riguardare anche il riconoscimento di ulteriori progressioni orizzontali.
Si soggiunge, infine, che l'art. 32, comma 10, del richiamato nuovo CCNL dispone espressamente che, dalla data di sottoscrizione dello stesso non trova più applicazione la disciplina del più volte citato art. 5 del CCNL 5.10.2001.