Interpretazione art. 34, comma 13, L. n. 289, del 27.12.2002 - Limitazioni spesa conferimento (decreto commissariale) incarico (mediante contratto lavoro subordinato tempo determinato) personale cat. C (staff Sindaco) e incarico sensi art. 110, comma 6, D

Territorio e autonomie locali
26 Maggio 2004
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità o meno rientrare (per ente non rispettoso patto stabilità interno) in limiti spesa (previsti art. 34, comma 13, L. n. 289, del 27.12.2002)conferimento (decreto commissariale) incarico personale cat. C, componente staff Sindaco (contratto lavoro subordinato tempo determinato prorogato più volte con durata mandato sindacale) e incarico sensi art. 110, comma 6, D.Lgs. 267/2000.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale un'amministrazione ha chiesto dei chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 34, comma 13, della legge finanziaria n. 289/2002, per ciò che concerne le limitazioni di spesa inerenti le assunzioni di personale a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2002.
In proposito viene fatto conoscere che:
- in data 8.1.2001, con decreto commissariale, veniva conferito un incarico, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ascritto alla cat. C, di componente dello staff del Sindaco. Tale contratto, più volte prorogato senza soluzione di continuità sia dal Commissario Prefettizio che dall'attuale amministrazione, ha come scadenza la durata del mandato sindacale;
- con decreto sindacale del settembre 2002, è stato conferito incarico, ai sensi dell'art. 110, comma 6, del d.lgs. 267/2000, con scadenza al mandato sindacale.
Ciò posto, la richiesta di chiarimenti è volta a conoscere se gli anzidetti incarichi rientrino nelle limitazioni previste dal citato art. 34, comma 13, della legge finanziaria.
Al riguardo, si precisa che codesta Amministrazione è soggetta alle limitazioni prescritte dalla disposizione di che trattasi, solo relativamente alle assunzioni di personale a tempo determinato che eventualmente provvederà ad effettuare nel corso dell'anno 2003, cosi' come letteralmente dispone il menzionato comma 13 nel disciplinare le limitazioni alle assunzioni a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche. Gli incarichi in atto presso codesto ente, poiché relativi agli anni precedenti, non debbono considerarsi come nuove assunzioni, pertanto gli stessi non ricadono nell'ambito delle limitazioni imposte dalla norma in parola.
Tuttavia, per quel che concerne l'incarico disposto nel corso dell'anno 2002, occorre precisare che la relativa legge finanziaria – art. 19, comma 1, legge 28.12.2001, n. 448 – disponeva che la spesa inerente il personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dai comuni (che non avevano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2001), non poteva superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Inoltre, il comma 7 del medesimo articolo, sanciva che le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni dell'articolo medesimo, risultavano nulle di diritto.