Stabilizzazione lavoratori socialmente utili (ente non rispettoso patto stabilità interno) in posti disponibili pianta organica (con impiego part-time) sensi art. 50, L. n. 289, del 27.12.2002.

Territorio e autonomie locali
25 Maggio 2004
Categoria 
19.01 Facoltà assunzionali
Sintesi/Massima 

Possibilità stabilizzazione (per ente non rispettoso patto stabilità interno) L.S.U. in posti disponibili pianta organica (con impiego part-time), sensi art. 50, L. n. 289, del 27.12.2002 (attesa non previsione assunzioni programma triennale fabbisogno personale) – Possibilità provvedere reperire somme occorrenti in bilancio e disporre variazione programma triennale assunzioni già approvato.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota con la quale un'Amministrazione ha fatto preliminarmente conoscere che:
- la Regione ha approvato un programma straordinario di incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili per l'anno 2003;
- non ha rispettato il patto di stabilità interno;
- ha assunto degli impegni in merito alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili già dall'anno 2000 (delib. C.C. n. 26 del 27.4.2000);
- la pianta organica prevede posti liberi che potrebbero essere assegnati a detti lavoratori;
- tali assunzioni non sono state previste nel programma triennale 2003-2005;
- intende stabilizzare dodici l.s.u. con impiego part-time (12 ore settimanali) entro il mese di dicembre del corrente anno.
Viene chiesto, in proposito, se sia possibile assumere i suddetti lavoratori, alla luce di quanto stabilito dall'art. 50 della l. 27.12.2002, n. 289, qualora l'amministrazione provveda a reperire le somme occorrenti in bilancio e a disporre la variazione del programma triennale delle assunzioni già approvato.
Al riguardo, si fa presente che dal combinato disposto di cui all'art. 78, comma 6, della legge 23.12.200, n. 388, dell'art. 27/bis della legge 31.7.2002, n. 172 e dell'art. 50, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289, si evince che, limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, gli enti locali che hanno vuoti di organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, relativamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28.2.1987, n. 56, possono effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili, subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2002 (cfr. circ. Min. I. n. 2/2003 del 18.4.2003).
Tenuto conto che la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili concretizza di fatto assunzioni a tempo indeterminato, si rappresenta che le stesse possono essere disposte solo nel rispetto delle disposizioni assunzionali disciplinate dall'art. 34, della legge 27.12.2002, n. 289.
Pertanto, si è del parere che codesta Amministrazione, che ha dichiarato di non avere rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2002 - in funzione del blocco assunzionale disposto dalla legge finanziaria in argomento nei confronti di tali enti - potrà procedere alla stabilizzazione dei suddetti lavoratori, solo nel caso in cui la relativa spesa sia compensata interamente e stabilmente dall'incentivo assegnato dalla Regione, ed in tal caso, previa modifica del piano triennale di assunzione.