Contestazione delle cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità. Situazione di incompatibilità per assessore e vicesindaco.

Territorio e autonomie locali
24 Maggio 2004
Categoria 
12.01.05 Contestazione delle cause d'Ineleggibilità e d'incompatibilità
Sintesi/Massima 

Contestazione delle cause d’ineleggibilità e d’incompatibilità
- Richiesta parere circa situazione di incompatibilità per assessore e vicesindaco.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota concernente la richiesta, indirizzata da un capo gruppo consiliare del comune di Comacchio al presidente del consiglio comunale, di attivazione del procedimento previsto dall'art.69 del decreto legislativo n.267/2000 per la contestazione della causa di incompatibilità nei confronti dell'assessore esterno – vicesindaco. Il consigliere ritiene che in capo all'assessore sussistesse, al momento della nomina, ipotesi di incompatibilità, in quanto parte in una lite pendente con il comune, avendo egli presentato ricorso al TAR di Bologna avverso il provvedimento di inquadramento nella qualifica superiore, del comune. Codesta prefettura chiede un parere in ordine alla validità degli atti adottati e se sia necessario l'adozione di un nuovo provvedimento di nomina dell'assessore, atteso che non sussiste più pendenza di lite. Considerato che l'amministratore aveva instaurato un gravame con l'ente per far valere un interesse patrimoniale personale, la fattispecie è riconducibile all'ipotesi prevista dall'art.63, comma 1, n.4, del decreto legislativo n.267/2000. Il sindaco del comune, interpellato al riguardo, ha rappresentato che al momento della nomina (13.6.2002), riteneva che il ricorso fosse stato già deciso nell'udienza del 30 maggio 2002 e di aver avuto notizia del rinvio dell'udienza di merito al 12 dicembre 2002, a decisione avvenuta. Ha fatto altresì presente che il TAR ha rigettato il ricorso con sentenza depositata il 22.9.2003 e che l'assessore non ha interposto appello. Considerato lo stato dei fatti come rappresentati dal sindaco, si concorda con codesta prefettura nel ritenere non più sussistente, nella situazione de quo, l'ipotesi d'incompatibilità per lite pendente. Quanto alla validità degli atti adottati, si osserva che i provvedimenti amministrativi, una volta deliberati e divenuti esecutivi, se non vengono impugnati e non ne viene impedita l'efficacia, esplicano i loro effetti nella sfera di soggetti terzi. La verifica della legittimità degli atti amministrativi rimane infatti attualmente riservata ai competenti organi giurisdizionali in presenza dei prescritti requisiti sostanziali e procedurali.