Quesito circa i Consigli Comunali: la durata in carica, la pubblicazione decreto indizione comizi elettorali e gli atti urgenti ed improrogabili.
Con una nota un Ente – premesso che i relativi organi verranno rinnovati in occasione del prossimo turno di elezioni amministrative e che l'art. 38, comma 5, del T.U.O.E.L. 267/2000 prevede che 'i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili' – chiede di conoscere 'come debbano intendersi i sopracitati concetti di urgenza ed improrogabilità, ed a chi competa la valutazione circa la loro sussistenza'.
Ad avviso di questo Ministero l'esistenza dei presupposti in questione deve essere valutata caso per caso dal Consiglio comunale, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'Amministrazione Comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere.
In base a tale criterio, ad esempio, è stato ritenuto che rientri tra gli atti urgenti ed improrogabili la deliberazione del rendiconto della gestione, per la cui adozione l'art. 227 del T.U.O.E.L. 267/2000 prevede il termine del 30 giugno, anche in ragione delle conseguenze che la mancata approvazione del rendiconto comporta (parificazione del Comune ad Ente strutturalmente deficitario ex art. 243, comma 6, del citato T.U.), e trattandosi, comunque, di un provvedimento che rientra nell'ordinaria amministrazione (cfr., in tal senso, circolare del Ministero dell'Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale n. 17/1999).
Essendo la valutazione della necessità dell'atto rimessa all'apprezzamento dell'organo che deve emanarlo, che ne assume la relativa responsabilità politica, è necessario che la deliberazione sia adeguatamente motivata, soprattutto qualora si tratti di atti per i quali non è prescritto un termine perentorio. La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto, ad esempio, la deliberazione di adozione di una variante al piano regolatore generale sufficientemente motivata con riferimento all'esigenza di evitare gravi danni al paesaggio naturale o all'assetto urbanistico (T.A.R. Umbria, Perugia, 13.2.1998, n. 165).