Ineleggibilità - Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Territorio e autonomie locali
11 Maggio 2004
Categoria 
12.01.03 Ineleggibilità
Sintesi/Massima 

Ineleggibilità
- Quesito in merito alla sussistenza di ipotesi di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato richiesto un parere in merito all'eventuale sussistenza di una causa di ineleggibilità ovvero di incompatibilità nei confronti di un dipendente di un'Unione di comuni intenzionato a candidarsi come sindaco di un comune membro della stessa Unione. In via preliminare va considerato che il legislatore ha delineato l'istituto dell'Unione dei comuni disciplinandolo nei suoi elementi essenziali (inderogabili) e demandando all'autonomia statutaria e regolamentare dell'Unione stessa la disciplina dei propri organi e della propria organizzazione. In particolare, l'articolo 32, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000 stabilisce che 'lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione', mentre il successivo comma 3 dispone che lo statuto deve prevedere (quale contenuto obbligatorio) la figura del presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati' e che 'altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze'. Detta disposizione normativa persegue l'intento di consolidare 'l'appartenenza' dell'ente associativo ai comuni che lo compongono, attraverso l'identità dei soggetti amministratori. Pertanto, per ciò che concerne l'individuazione e la composizione degli organi diversi dal 'presidente' devono reputarsi parimenti corrette e ammissibili tutte le formule organizzatorie prescelte in sede statutaria nel rispetto delle condizioni minime inderogabili prescritte dall'art. 32, comma 3. Nel caso di specie, dall'esame dello statuto dell'unione si desume la scelta volta ad individuare tre organi di governo dell'unione: presidente, consiglio, giunta. Al riguardo si rappresenta che per ciò che concerne il consiglio dell'unione l' art. 8, comma 3, dello statuto della stessa prevede che 'tutti i comuni aderenti sono rappresentati nel Consiglio dell'Unione dal Sindaco e da (tre) due delegati, eletti dai rispettivi consigli comunali, con votazioni separate, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Possono entrare a far parte del Consiglio dell'Unione esclusivamente consiglieri comunali o assessori dei comuni membri', per quanto riguarda, invece, la composizione della giunta dell'unione la scelta statutaria dispone, all'art. 11 dello statuto, che 'la giunta dell'unione è composta dai sindaci dei (quattro) Comuni membri.'. L'articolo 60, comma 1, n. 7, del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che non sono eleggibili alla carica di sindaco i dipendenti del comune. La formulazione della norma pone l'accento sul dato formale della dipendenza, subordinando l'ineleggibilità al fatto che intercorra con il comune un rapporto di lavoro. Anche la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di elettorato attivo, per la predetta condizione di ineleggibilità occorre far riferimento non all'aspetto funzionale ma a quello genetico del rapporto di servizio, che nel caso di specie intercorre con l'Unione dei comuni, dal momento che, a seguito dell'accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli comuni, tutti i dipendenti dei comuni, aderenti all'unione medesima, sono stati assunti da quest'ultima, che, inoltre, ai sensi del predetto accordo, è subentrata ai singoli comuni per quanto attiene ai rapporti contrattuali, economici, assicurativi, previdenziali ed assistenziali dei dipendenti. Pertanto, il suddetto subentro, ha dato vita con tale diverso soggetto ad un nuovo rapporto d'impiego, creando nel dipendente l'obbligo di prestare servizio nell'interesse immediato del diverso ente. Per quanto premesso, ne consegue che va escluso il delinearsi di una causa di ineleggibilità alla carica di sindaco da parte del dipendente dell'unione. Si ritiene di dover precisare, inoltre, che, in base all'art. 32, comma 5, del citato decreto, che estende alle unioni dei comuni l'applicabilità dei principi previsti per l'ordinamento dei comuni, in quanto compatibili, potrebbe delinearsi un'ipotesi di incompatibilità qualora il dipendente dell'unione dovesse rivestire anche il ruolo di componente di un organo dell'unione. In particolare, nel caso in cui il dipendente dell'unione venisse eletto sindaco, lo stesso, in virtù dell'articolo 11 dello statuto dell'unione medesima, diventerebbe anche membro della giunta dell'unione, verificandosi in tal caso un'ipotesi di incompatibilità, rimuovibile ai sensi dell'articolo 68, comma 3, del T.U.E.L.