Rimborsi spese - Quesito circa la possibilità di rimborsare le spese legali sostenute dall’ex sindaco per un procedimento penale di cui al reato art. 323 c.p. (abuso d’ufficio) e conclusosi con l’assoluzione dell’amministratore in questione perch

Territorio e autonomie locali
5 Maggio 2004
Categoria 
13.01.07 Rimborsi spese
Sintesi/Massima 

Rimborsi spese
- Quesito circa la possibilità di rimborsare le spese legali sostenute dall’ex sindaco per un procedimento penale di cui al reato art. 323 c.p. (abuso d’ufficio) e conclusosi con l’assoluzione dell’amministratore in questione perché il fatto non sussiste.

Testo 

Si fa riferimento ad alcune note con le quali è stato trasmesso un quesito formulato da un comune relativo alla possibilità di rimborsare le spese legali sostenute dall'ex sindaco per un procedimento penale di cui al reato art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) e conclusosi con l'assoluzione dell'amministratore in questione perché il fatto non sussiste. Al riguardo, in conformità a quanto statuito dalla V sezione del Consiglio di Stato, nella decisione n. 2242/2000, si fa presente che questo Ministero ritiene praticabile la rifusione dell'esborso per spese legali sostenute dagli amministratori, se gli atti o i fatti dedotti in giudizio siano stati posti in essere nell'espletamento del mandato o del servizio ed a condizione che il procedimento si sia concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena passata in giudicato, condizione quest'ultima che, da quanto rappresentato non è dato dedurre. Nella medesima decisione, il Consiglio di Stato, ha comunque evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali, necessariamente circondata da garanzie procedimentali che non hanno valore puramente formale, ma mirano ad accertare la presenza dei necessari presupposti sostanziali delle pretesa, la quale, in ultima analisi, postula l'accertamento dell'assenza di responsabilità dell'amministratore in relazione al fatto generatore dell'esborso anticipato nel giudizio penale. Ha, altresì, ribadito con richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali. Ulteriore condizione è l'assenza di un conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore, da valutarsi ex post, a conclusione del procedimento (cfr. Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 15724 del 13.12.2000 e n. 54 del 2.01.02). In base all'orientamento della magistratura (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18.6.86, n. 501; TAR Lombardia, sezione II. 14.01.93, n. 14; TAR Piemonte, sezione II, 28.02.95, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13.01.94, n. 20) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non può essere valutato in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio. Nella fattispecie esaminata, fermo restando la sussistenza di tutte le suddette condizioni (sentenza passata in giudicato, fatti posti in essere a 'causa' dell'espletamento del mandato e non in occasione, esclusione piena di responsabilità, assenza di conflitto d'interessi,) sembra ammissibile la rifusione delle spese legali all'amministratore in questione. Nella sentenza del GUP del Tribunale di Matera n. 70/22 del 7/02/2002, allegata al quesito stesso, si legge testualmente 'nel caso di specie, non appare sussistente l'elemento psicologico del contestato reato di abuso d'ufficio' e, altresì ' l'operato degli imputati più che diretto a recare un danno ingiusto.., sia stato rivolto ad evitare l'ingiustizia sostanziale dell'esclusione......'. Per quanto concerne il secondo punto del quesito si significa che il rimborso, ove ammesso, non deve riguardare automaticamente ed integralmente tutte le spese dedotte dal richiedente, ma soltanto quelle essenziali e adeguatamente documentate, ritenute congrue dall'amministrazione che ne dispone la rifusione per essere strettamente connesse alla difesa in giudizio. Ne consegue che, seppure l'art. 96 del c.p.r. (norma di natura processuale) consente all'imputato la nomina di due difensori di fiducia, ciò non comporta automaticamente, nel caso di utilizzo di detta facoltà, che l'ente debba assumere la spesa complessiva. Anzi, in linea di massima, la limitazione del rimborso alle spese essenziali, giustifica la determinazione di rifondere gli oneri relativi ad un solo difensore. Dovrà essere eventualmente il richiedente a comprovare la particolare complessità del procedimento penale, tale da giustificare il ricorso alla doppia difesa e detta condizione dovrà essere ritenuta ragionevole e congrua dall'amministrazione perché la stessa si determini favorevolmente sempre direttamente agli amministratori richiedenti e mai nei confronti del professionista.