- Unione dei Comuni: quesito circa la composizione e nomina della giunta e indennità e gettoni di presenza.
Si fa riferimento ad una nota con la quale un comune, facente parte di un'Unione di Comuni, ha espresso alcune perplessità in ordine alle modalità di nomina dei rappresentanti dei singoli comuni in seno agli organi della medesima Unione ed in relazione alla possibilità da parte degli stessi membri di percepire sia l'indennità di funzione in quanto componenti dell'Unione sia il gettone di presenza per le riunioni di consiglio e/o di giunta nei comuni di appartenenza.
Limitatamente alle problematiche evidenziate riguardanti le modalità di costituzione degli organi delle Unioni, si formula il seguente avviso.
In via preliminare va considerato che il legislatore ha delineato l'istituto dell'Unione dei comuni disciplinandolo nei suoi elementi essenziali (inderogabili) e demandando all'autonomia statutaria e regolamentare dell'unione medesima la disciplina dei propri organi e della propria organizzazione.
In particolare, l'art. 32, comma 2 del TUEL n. 267/2000 stabilisce che 'lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione', mentre il successivo comma 3 dispone che lo statuto deve prevedere (quale contenuto obbligatorio) la figura del 'presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati' e che 'altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze'.
Si desume, quindi, la volontà del legislatore statale di configurare il presidente dell'unione quale organo 'necessario' dell'ente, il quale deve coincidere con uno dei sindaci dei comuni aderenti all'unione, mentre 'altri organi' devono essere composti esclusivamente da assessori o consiglieri dei comuni associati, con la garanzia della rappresentanza delle minoranze.
Secondo la dottrina prevalente, detta disposizione normativa persegue l'intento di consolidare 'l'appartenenza' dell'ente associativo ai comuni che lo compongono, attraverso l'identità dei soggetti amministratori.
Nell'individuare gli 'altri organi', lo statuto dispone di ampi margini di discrezionalità potendo anche, in ipotesi, prescindere dallo schema classico della distinzione tra organo assembleare ed organo esecutivo (supportando tale scelta con adeguata motivazione giuridica e gestionale).
Per ciò che concerne l'individuazione e la composizione degli organi diversi dal 'presidente', conclusivamente, devono reputarsi parimenti corrette e ammissibili tutte le formule organizzatorie prescelte in sede statutaria nel rispetto delle condizioni minime inderogabili prescritte dall'art. 32, comma 3.
Nel caso di specie, dall'esame dello statuto dell'unione considerata, si desume la scelta volta ad individuare tre organi di governo dell'unione: presidente, consiglio, giunta.
Mentre per ciò che concerne il consiglio dell'unione la scelta statutaria sembra aver privilegiato l'appartenenza dei componenti esclusivamente ai consigli dei comuni aderenti, atteso che 'ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze' (art. 9. comma 3 statuto), per quanto riguarda la composizione della giunta dell'unione la scelta statutaria appare orientata nel senso di disporre l'appartenenza dei
componenti sia alle giunte sia ai consigli dei comuni aderenti, in quanto gli assessori, nominati dal presidente dell'unione su indicazione dei sindaci dei comuni che costituiscono l'unione, devono essere 'scelti' tra i componenti delle giunte e dei consigli comunali (art. 14, comma 2 statuto).
Tale formulazione testuale induce a ritenere che l'organo competente ad effettuare la cennata 'scelta' degli assessori sia il sindaco degli interessati comuni, il quale potrà individuare dette figure sia tra i componenti delle rispettive giunte sia tra i componenti dei rispettivi consigli comunali.
Per quanto concerne, invece, la possibilità per gli amministratori del comune chiamati a far parte della giunta dell'Unione, che hanno optato per l'indennità di funzione, di percepire anche i gettoni di presenza in occasione dei rispettivi consigli e giunte comunali, occorre considerare come la disciplina dettata dall'art. 82 del T.U. n. 267/2000 riguardi esclusivamente gli amministratori degli enti locali come definiti dall'art. 2 dello stesso TUOEL. In particolare, la cumulabilità ammessa al comma 6 dello stesso art. 82, riguarda esclusivamente il cumulo di incarichi presso enti locali diversi espletati dalla stessa persona.
Poiché l'Unione di comuni viene considerata come ente locale autonomo con lo scopo di esercitare, insieme ai comuni interessati, una pluralità di funzioni di loro competenza, come previsto dagli artt. 2 e 32 del citato TU n. 267/2000, nel caso di specie sembra possibile, ad avviso di questo Ministero, la corresponsione dell'indennità di funzione unitamente ai gettoni di presenza per gli amministratori interessati.