Incompatibilità
- Richiesta parere in materia di incompatibilità per gli amministratori delle Regioni Autonome
Si fa riferimento ad una nota sopradistinta con la quale è stato chiesto un parere in materia di incompatibilità per gli amministratori degli enti locali di una Regione autonoma.
Al riguardo si rappresenta che con il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, concernente le 'Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione XXX in materia di enti locali e, delle relative circoscrizioni' è stata data attuazione alla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, che ha attribuito alle Regioni autonome la potestà legislativa esclusiva o primaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.
Il decreto legislativo 9/1997 ha precisato l'oggetto della materia in argomento, sancendo, in primo luogo con l'articolo 2, che 'La regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonché dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali'.
La Regione XXX con le leggi n. 10/1999 e n. 21/2003, ha previsto, rispettivamente, all'art. 6, comma 1, ed all'art. 10, commi 40-42, alcune ipotesi di incompatibilità. In particolare, per quanto qui interessa, va richiamato il capoverso dell'art. l, comma 40, della legge n. 21/2003, che testualmente recita 'Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, .'. Con tale rinvio, la Regione XXX, fermo restando, in primis, tutte le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legislazione regionale, fa propria, anche tutta la vigente legislazione statale in materia.
Tali conclusioni risultano suffragate, da ultimo, dalla circolare della Regione XXX - Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali – Servizio elettorale, del 9 aprile 2004, concernente le 'Elezioni 2004 per il rinnovo degli organi delle province e dei comuni. Normativa regionale vigente', dove si afferma, tra l'altro, 'La materia della incandidabilità, dell'ineleggibilità e della incompatibilità è disciplinata principalmente dal Capo II (articoli 55-70) del Titolo III della Parte I del testo unico n. 267/2000. In materia di incompatibilità si segnalano, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 10/1999 e all'articolo 1, commi 40-42, della legge regionale 11 dicembre 20003, n. 21'.
Per quanto premesso, il richiamo alla 'legge', contenuto nella disposizione statutaria comunale, è da intendersi in primis alla legge regionale e, per il rinvio recettizio dalla stessa disposto, alla normativa statale in materia.
Pertanto, la disposizione di cui all'articolo 32, comma 3, dello statuto comunale, contrastando con la causa di incompatibilità introdotta dall'articolo 1, comma 41, della legge regionale n. 21 dell'11-12-2003, XXX, dovrà essere adeguata alla stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della citata legge regionale, non trovando applicazione la normativa statale ed, in particolare, l'esimente di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 267/2000 che esclude il configurarsi di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nel caso in cui gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione siano previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.
E' chiaro, infatti, che la salvezza, disposta dalla legge regionale n. 21/2003, delle 'vigenti norme statali' non può intendersi che si estenda a quelle disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000 che, con riguardo a specifiche fattispecie, dettano una disciplina incompatibile (come è nel caso di specie) con quella contestualmente dettata dalla legge regionale.