Richiesta parere in ordine al referendum sulla variante del Piano Regolatore Generale

Territorio e autonomie locali
22 Aprile 2004
Categoria 
02.01 Consultazione e Referendum popolare
Sintesi/Massima 

Richiesta parere in ordine al referendum sulla variante del Piano Regolatore Generale

Testo 

Un Comune ha chiesto un parere sull'ammissibilità di una consultazione referendaria, richiesta da alcuni cittadini, ai sensi dell'art. 6 dello statuto comunale, in relazione all'approvazione definitiva della variante del PRG - area XXXX.
In particolare, si chiede di conoscere se tale referendum consultivo sia esperibile dal momento che il Comune è interessato alle prossime consultazioni provinciali e comunali, circostanza che, ai sensi dell'art. 8 del T.U.O.E.L. n. 267/2000 ne impedisce espressamente lo svolgimento.
Si chiede di conoscere, inoltre, se il richiesto referendum consultivo possa essere dichiarato inammissibile, nel caso in cui l'ente locale non abbia ancora provveduto all'emanazione del relativo regolamento.
Nel caso in esame, l'art. 6 dello Statuto del Comune adottato in vigenza della legge n.142/1990, nel riconoscere la partecipazione popolare alle scelte politiche ed alle attività amministrative quale condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica, ha previsto alcune forme di consultazione della popolazione, quali l'assemblea pubblica, di procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dei cittadini singoli od associati ed ha infine disciplinato l'istituto del referendum consultivo.
Il vigente testo unico, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha ampliato la valenza di tale istituto, che la normativa vigente al momento dell'adozione dello statuto in esame prevedeva solo come consultivo, introducendo altre tipologie, anch'esse facoltative, di referendum: quello per l'abrogazione di provvedimenti a carattere generale oppure quelli con finalità propositive o di indirizzo.
Tuttavia, pur essendo anteriore all'attuale normativa generale, lo Statuto del Comune che ha posto il quesito ha previsto già tale forma di partecipazione popolare.
Ne ha pertanto disciplinato '. l'utilizzazione in tutte le materie di esclusiva competenza comunale per sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa ' ed ha, inoltre, precisato che con il referendum '. tutti gli elettori sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi ed ogni altro argomento..'.
Tuttavia, lo statuto ha demandato la disciplina dei requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione ad un apposito regolamento, ancora, come detto, non emanato.
A fronte di tale espresso rinvio, si ritiene che si debba affermare che, in assenza dell'adozione del previsto regolamento, viene a mancare il presupposto essenziale all'attivazione della consultazione referendaria richiesta.
Tale orientamento trova conforto nel parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 8 luglio 1998, n. 464, reso su richiesta di questa Amministrazione, in relazione ad una fattispecie analoga (previsione statutaria ed assenza di apposito regolamento), nel quale si afferma che ' La disciplina regolamentare, nella fattispecie considerata, si prospetta in funzione complementare ed integrativa rispetto alle previsioni statutarie, tanto da rendere inapplicabile l'istituto del referendum consultivo, in mancanza della stessa ' e che ' .l'esistenza del regolamento si pone senz'altro come presupposto per la realizzazione della procedura referendaria'.
L'Alto Consesso ha inoltre precisato che un'autonoma iniziativa di un gruppo di cittadini non può supplire alla mancanza di disposizioni regolamentari previste dallo statuto in quanto, ragionando in senso contrario, ove '.il richiesto referendum fosse attivato in assenza delle norme procedurali che ne garantiscono la trasparenza, la veridicità e l'ammissibilità, qualunque cittadino avrebbe potuto farne annullare i risultati dal Tribunale Amministrativo Regionale.'
Del resto, i cittadini interessati all'emanazione del regolamento potranno sollecitarne l'adozione diffidando l'ente locale a porre in essere un'attività rispetto alla quale, stanti le previsioni dello statuto, non esiste alcun margine discrezionale, non dovendo infatti adottare una scelta politica ma dare attuazione a disposizioni esistenti e vincolanti.
Tanto premesso, si ritiene che in assenza della apposita disciplina regolamentare, richiesta dalle disposizioni statutarie, non si potrà procedere all'indizione della consultazione referendaria in parola.