Concessione benefici economici (previsti artt. 43 e 44, R.D. n. 1290 del 30 settembre 1922) a dipendenti (già collocati in quiescenza) di ente sito in provincia autonoma.

Territorio e autonomie locali
16 Aprile 2004
Categoria 
15.04.08 Trattamento di trasferimento
Sintesi/Massima 

Richiesta ottenimento, da parte dipendenti (già collocati in quiescenza) benefici economici (previsti artt. 43 e 44, R.D. n. 1290 del 30 settembre 1922) in qualità orfani caduto servizio - Legittimità diniego opposto da comune appartenente Regione autonoma.

Testo 

E' stato chiesto l'avviso di questo Ministero in ordine alla problematica concernente il diniego opposto da un comune alla richiesta avanzata da due dipendenti del Comune, già collocati in quiescenza, volta ad ottenere, in qualità di orfani di caduto per servizio, la concessione dei benefici economici di cui agli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290.
Al riguardo, si fa, preliminarmente, presente che l'art. 50 del CCNL 14.9.2000, al fine di evitare che il particolare beneficio previsto dai predetti artt. 43 e 44 per i mutilati, invalidi di guerra e congiunti dei caduti di guerra ed esteso dalla legge n. 539/1950 agli invalidi, mutilati per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio venisse meno per effetto della disapplicazione conseguente alla stipulazione del secondo contratto collettivo di tipo privatistico, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. n. 165/2001, ha proceduto alla sua 'contrattualizzazione', dettando per esso una disciplina sostanzialmente ripetitiva di quella prevista dalle sopracitate fonti legislative; conseguentemente dal 14.9.2000 il beneficio di cui trattasi trova la sua fonte regolativa esclusivamente nel CCNL sottoscritto in tale data. Inoltre, si rammenta che il citato art. 50 ha disposto che le percentuali ivi previste di incremento economico devono essere applicate con riferimento al trattamento tabellare in godimento al momento della presentazione della domanda da parte dell'interessato.
Posto quanto sopra, relativamente alla fattispecie rappresentata, occorre rilevare che, come è dato evincere dal tenore del quesito, il secondo contratto provinciale di lavoro sottoscritto l'8.3.2000, vigente in tale Provincia Autonoma all'epoca della presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, non ha disciplinato i citati benefici economici, né risulta che detta Provincia abbia successivamente adottato una normativa analoga a quella nazionale di comparto, contenuta nel predetto art. 50 del CCNL 14.9.2000.
Pertanto, attesa l'autonomia normativa di cui gode questa Provincia Autonoma anche nel settore della disciplina del rapporto di lavoro, la cui regolamentazione è rimessa all'emanazione di contratti provinciali di lavoro, si ritiene che i benefici economici di cui ai richiamati artt. 43 e 44 del R.D. 1290/1922 non possa, allo stato, trovare applicazione non sussistendo una esplicita previsione contrattuale.
Si fa in ogni caso presente che, come chiarito dall'INPDAP con informativa n. 31 del 18.2.2002, la concessione dei benefici di cui trattasi non esclude l'applicabilità dell'istituto della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2, comma 2, del R.D.L. N. 295/1939, modificato dall'art. 2 della legge n. 428/1985, dal giorno in cui il diritto medesimo può essere fatto valere.