Quesito in merito possibilità del Presidente della Giunta provinciale possa legittimamente ricandidarsi per la medesima carica in occasione del prossimo turno di elezioni amministrative.
Si fa riferimento ad una nota, con la quale è richiesto l'avviso dello scrivente , in ordine all'applicazione dell'art.51 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riguardo alla possibilità per un sindaco, che abbia esercitato la carica nel comune per due mandati, sebbene intervallati da un commissariamento dell'ente, di ricandidarsi per ricoprire un ulteriore terzo mandato.
Come noto, con il sistema dell'investitura diretta del sindaco e del presidente della provincia, introdotto dalla legge 81/93, traslato nell'art.51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è stato fissato un limite temporale all'espletamento della carica, teso ad evitare che uno stesso soggetto ricopra continuativamente e per lungo tempo il ruolo istituzionale di capo dell'amministrazione comunale e provinciale.
Infatti, la ricandidabilità senza limiti temporali potrebbe comportare, oltre ad una disparità rispetto agli altri contendenti nelle consultazioni elettorali, una sostanziale cristallizzazione degli assetti politici.
Nel caso prospettato, tra il primo mandato e l'elezione dello stesso amministratore alla carica sindacale per il secondo, è intercorso un periodo di commissariamento, conseguente all'invalidità delle elezioni, cui partecipava un'unica lista, per il mancato raggiungimento del quorum di votanti previsto.
Ne consegue che nel caso di specie, detto commissariamento esclude la continuità nell'esercizio della carica di sindaco, facendo venir meno il presupposto della limitazione di legge.
Si soggiunge, per completezza, che sulla modifica del limite previsto dall'art. 51 del T.U.E.L., sono state presentate diverse proposte di legge unificate da ultimo in un disegno di legge che il Senato della Repubblica ha approvato in data 31 marzo u.s., escludendo detta limitazione nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.