- Richiesta parere circa la possibilità che il rinnovo di uno dei due consigli di quartiere possa avvenire distintamente ed anticipatamente rispetto al rinnovo degli altri consigli di quartiere e degli organi del comune.

Territorio e autonomie locali
2 Aprile 2004
Categoria 
03.02.01 Circoscrizione di decentramento comunale
Sintesi/Massima 

- Richiesta parere circa la possibilità che il rinnovo di uno dei due consigli di quartiere possa avvenire distintamente ed anticipatamente rispetto al rinnovo degli altri consigli di quartiere e degli organi del comune.

Testo 

Un Ufficio Territoriale ci chiede di conoscere se il rinnovo di uno dei consigli di quartiere a seguito di scioglimento possa avvenire distintamente ed anticipatamente rispetto al rinnovo degli altri consigli di quartiere e degli organi del Comune.
Al riguardo, va rilevato anzitutto che l'art. 17 del T.U.O.E.L. 267/2000, riproducendo peraltro un scelta già operata con la legge n. 142 del 1990, ha delegificato la materia prevedendo (comma 2) che 'l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento'.
Le disposizioni che regolano, pertanto, la materia de qua sono, per il Comune di 'Xxxx', l'art. 46, ultimo comma, dello statuto e l'art. 6 del regolamento delle Circoscrizioni e dei Quartieri.
Il primo, si limita a rinviare alla disciplina regolamentare, prevedendo che 'le elezioni dei Consigli di Quartiere cessati anticipatamente si terranno secondo le modalità e nei tempi previsti dal Regolamento per il funzionamento dei Consigli di Quartiere'.
La seconda norma citata dispone (al comma 5) che 'nel caso di scioglimento anticipato, i comizi per le elezioni dei Consigli cessati saranno convocati non oltre novanta giorni dall'adozione da parte del Consiglio comunale della delibera di scioglimento, che dovrà indicare anche la data del rinnovo'.
Va tuttavia rilevato che il Consiglio comunale di 'Xxxx', non ha provveduto, con la delibera di scioglimento, a fissare la data del rinnovo, che avrebbe dovuto aver luogo entro il 22 aprile c.m. (90° giorno dalla data dello scioglimento).
Tale omissione, peraltro, poteva giustificarsi solo qualora, a mente dell'ultimo periodo del citato comma 5, l'interruzione anticipata fosse avvenuta 'a non più di un anno dal rinnovo del Consiglio comunale', atteso che, in tale evenienza, la norma stessa prevede la contemporaneità delle due elezioni.
Non ricorrendo tale presupposto, occorre dare attuazione al chiaro dettato del primo periodo del comma 5, anche se tale soluzione, come rilevato da codesta Prefettura, comporta una contrazione della durata naturale del mandato dei consiglieri.
D'altra parte, che questa sia la corretta lettura da dare alle disposizioni in questione è confermato anche dalla citata norma per la quale l'elezione del consiglio di quartiere sciolto avviene contemporaneamente al rinnovo del Consiglio comunale solo qualora l'interruzione anticipata avvenga a meno di un anno dal rinnovo del Consiglio comunale stesso.
La soluzione adottata dal Comune di 'Xxxx' trova peraltro riscontro nella maggior parte degli statuti comunali.
Basti citare, tra i tanti, quello del Comune di 'Yyyy' per il quale (cfr. art. 42, comma 3 ) 'nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio di quartiere avvenga dopo che sia trascorso un periodo maggiore o uguale ai tre quinti del mandato elettorale, il Consiglio comunale decide se procedere o meno all'elezione di un nuovo Consiglio di quartiere'.
Per quanto concerne poi l'ulteriore quesito sulla competenza alla indizione dei comizi elettorali, si rinvia all'avviso che verrà espresso in merito dalla competente Direzione Centrale per i Servizi Elettorali.