Richiesta parere in merito all’ammissibilità dell’ipotesi che l’assessore esterno intervenga nel dibattito che si svolge in seno al consiglio comunale, anche al di fuori delle ipotesi in cui partecipi allo stesso in qualità di relatore su specific

Territorio e autonomie locali
30 Marzo 2004
Categoria 
05.03.03 Assessori esterni
Sintesi/Massima 

Richiesta parere in merito all’ammissibilità dell’ipotesi che l’assessore esterno intervenga nel dibattito che si svolge in seno al consiglio comunale, anche al di fuori delle ipotesi in cui partecipi allo stesso in qualità di relatore su specifici argomenti, pertinenti alla propria delega, iscritti all’ordine del giorno.

Testo 

Si fa riferimento al quesito posto dal comune di 'Xxxx' in merito all'ammissibilità dell'ipotesi che l'assessore esterno intervenga nel dibattito che si svolge in seno al consiglio comunale, anche al di fuori delle ipotesi in cui partecipi allo stesso in qualità di relatore su specifici argomenti, pertinenti alla propria delega, iscritti all'ordine del giorno.
Al riguardo, si rileva quanto segue.
Ad avviso della scrivente, gli assessori nominati al di fuori dei componenti il consiglio, pur non partecipando al voto possono, in linea astratta, intervenire nel dibattito che si svolge in seno al suddetto organo, sia in relazione ad argomenti di cui siano relatori, sia in relazione ad altri argomenti.
In concreto, si ritiene che spetti al presidente del consiglio (ovvero al sindaco, quando sia questi competente a presiedere il consesso), quale titolare della potestà di dirigerne i lavori, la valutazione circa l'ammissibilità dell'intervento di cui trattasi.
In favore della potenziale ammissibilità dell'intervento dell'assessore esterno al dibattito del consiglio comunale milita, fra l'altro, anche il consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale che ammette la partecipazione alle adunanze consiliari di soggetti estranei al collegio, quali funzionari dell'apparato burocratico dell'ente locale referenti su una determinata deliberazione (Cons. Stato, sez. IV, 9.11.1985, n.511), consulenti ecc. all'esclusivo fine di fornire gli indispensabili chiarimenti tecnici, utili per una più approfondita conoscenza degli oggetti posti all'ordine del giorno.
Si ritiene, infine, che specifiche indicazioni in ordine alla problematica in argomento potrebbero essere recepite, al fine di fugare ogni dubbio, dall'apposito regolamento sul funzionamento del consiglio cui il legislatore statale (art.38 co.2 del T.U.E.L. n.267/2000) demanda, fra l'altro, quale contenuto obbligatorio, la disciplina riguardante 'le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte'.