Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
- Richiesta parere in merito agli Artt. 82- 86 del decreto legislativo n. 267/2000
Si fa riferimento ad nota di posta elettronica, con la quale si chiede di conoscere se l'indennità di funzione spetti in misura intera o dimezzata ad un assessore comunale, lavoratore dipendente, in qualità di insegnate presso un istituto scolastico, e, se gravi sul comune l'onere del versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali di cui all'art.86 del decreto legislativo n.267/2000.
In proposito, viene rappresentato che l'amministratore, prima di tale nomina risultava collocato in aspettativa non retribuita per motivi di studio, e, lo stesso, a seguito del mandato elettivo, non ha sostituito l'aspettativa per motivi di studio con quella che gli spetterebbe per l'espletamento dell'incarico elettivo.
Al riguardo, si rileva che la diversità del titolo dell'aspettativa comporta una diversificazione sia sul piano dell'emolumento da attribuire all'amministratore, che relativamente al versamento degli oneri ai fini pensionistici.
L'art.81 del T.U.E.L. che disciplina l'applicazione dell'aspettativa agli amministratori locali, lavoratori dipendenti, dà attuazione al principio sancito dall'art.51, comma 3, della Costituzione che riconosce a chi ricopre cariche pubbliche il diritto di distogliere tempo dall'attività lavorativa per dedicarla alle funzioni pubbliche assunte, conservando il posto di lavoro. Viene, pertanto, disposto che gli amministratori previsti dall'art.77, comma 2, del T.U., lavoratori dipendenti, possono fruire dell'aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato e che tale periodo è considerato come servizio effettivamente prestato e come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
Relativamente all'indennità di funzione, l'art.82 del T.U. sopracitato, statuisce il dimezzamento dell'importo dell'indennità di funzione per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa non retribuita.
In ragione della sua specifica disciplina, l'aspettativa per motivi di studio non dà diritto ad alcuna retribuzione e la sua durata non è computata ai fini della carriera, né per il trattamento di quiescenza e previdenza, tranne nei casi previsti per gli incarichi e il dottorato (art.18 C.c.n.l. 2003, - art.26, comma 14, Legge 448/98).
In relazione alla diversità delle due tipologie d'aspettativa e delle finalità dall'una e dall'altra perseguite, nonché del regime giuridico previsto per ciascuna, si ritiene che, nel caso di specie, non avendo l'amministratore, come avrebbe potuto, chiedere la trasformazione del titolo di fruizione della aspettativa, allo stesso non possa applicarsi il beneficio della corresponsione per intero della indennità di carica. La ratio di detta corresponsione piena, infatti, risiede nella volontà, implicitamente manifestata dall'amministratore locale con la richiesta d'aspettativa per mandato elettivo, di superare i limiti derivantegli, in ordine alle modalità di espletamento dello stesso mandato, dagli oneri connessi al rapporto di lavoro subordinato; al collocamento in aspettativa corrisponde il venir meno di questi obblighi, ma anche la sospensione della retribuzione, per cui è ragionevole compensare la perdita del beneficio economico, astrattamente correlata ad un pieno impegno istituzionale, con l'incremento del trattamento indennitario (corresponsione dell'intera misura).
Viceversa, l'aspettativa per studio ha il suo fondamento nella dichiarata esigenza del dipendente di dedicarsi ad attività di studio incompatibili con gli obblighi derivanti dal lavoro subordinato e svolte nell'interesse esclusivo dell'interessato.
Per ciò, nella fattispecie, non si pone la necessità dell'adeguamento del trattamento indennitario, stante che le esigenze alle quali l'aspettativa dà copertura sono del tutto estranee a quelle di un pieno impegno istituzionale nell'ente locale.
Da quanto precede consegue, altresì, che non sussiste alcun obbligo da parte dell'Ente presso il quale l'amministratore svolge il mandato, di provvedere al versamento degli oneri previdenziali e assistenziali, attesa la carenza del presupposto giuridico connesso all'aspettativa per mandato elettorale.