Incompatibilità- Richiesta di parere in merito alla compatibilità della carica di parlamentare nazionale e sottosegretario di stato e la carica di vice presidente di giunta provinciale. Artt. 60 e 63 del decreto legislativo 267/00.

Territorio e autonomie locali
23 Marzo 2004
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Richiesta di parere in merito alla compatibilità della carica di parlamentare nazionale e sottosegretario di stato e la carica di vice presidente di giunta provinciale. Artt. 60 e 63 del decreto legislativo 267/00.

Testo 

Con la nota sopradistinta è stato formulato un quesito in merito alla configurabilità di una causa di incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale e sottosegretario di stato e la carica di vice presidente di giunta provinciale.
Si chiede, altresì, di conoscere se il collocamento in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare sia idoneo a rimuovere la causa di ineleggibilità per i dipendenti provinciali nei rispettivi organi elettivi.
Al riguardo, si premette che le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere comunale e provinciale previste dalla normativa vigente, si applicano anche agli assessori, sia nel caso in cui questi siano nominati tra i consiglieri, sia nel caso in cui si tratti di assessori esterni, in quanto per questi ultimi devono sussistere, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli stessi requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Per quanto attiene al primo aspetto del quesito, si rileva che la normativa vigente non prevede limitazione all'assunzione della doppia carica di parlamentare e di vice presidente di giunta provinciale, diversamente da quanto, invece, stabilito per quella di presidente della provincia.
Relativamente al secondo aspetto prospettato, si fa presente che l'ineleggibilità prevista dal comma 7 dell'art. 60, del citato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per i dipendenti provinciali nei rispettivi organi elettivi, viene meno con il collocamento in aspettativa non retribuita di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo di legge.
Pertanto, l'attuale posizione in aspettativa senza retribuzione consente la candidatura alla carica di vice presidente della giunta provinciale.