Incompatibilità- Quesito in materia di incompatibilità.

Territorio e autonomie locali
19 Marzo 2004
Categoria 
12.01.04 Incompatibilità
Sintesi/Massima 

Incompatibilità
- Quesito in materia di incompatibilità.

Testo 

Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in merito alla sussistenza di un'eventuale ipotesi di incompatibilità per un consigliere comunale che ha rapporti di compravendita con il comune.
Al riguardo, si osserva che l'art. 63, comma 1, n. 2, del T.U.E.L. prevede che non può ricoprire la carica di consigliere comunale colui che come titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento 'ha parte' direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune.
La Corte di Cassazione ha rilevato che l'espressione 'ha parte' non sembra potersi interpretare se non nel senso che l'eletto debba esser tenuto, in forza di un contratto in corso, ad effettuare prestazioni nei confronti del comune, sia che si tratti di appalto di servizi, per sua natura continuativo, sia che si tratti di appalto avente a oggetto un 'opus' la cui esecuzione sia in corso al momento delle elezioni. Quando, invece, la prestazione a carico dell'appaltatore sia già stata eseguita e sia ancora in corso solo l'obbligazione del comune committente, tenuto al pagamento del prezzo convenuto, non può più dirsi che l'eletto 'abbia parte' in un appalto nell'interesse del comune, né rileva che egli sia creditore del comune, non essendo tale posizione compresa nelle ipotesi di incompatibilità elencate nel citato art. 63 (cfr.: Cass. Civ., n. 10238 del 27/09/95).
Dalla suddetta previsione normativa sono esclusi i rapporti di compravendita riferiti ad acquisti correnti, che non si inquadrano in un preesistente vincolo giuridico.
Peraltro, il legislatore ha ravvisato che, a differenza dell'appalto e la somministrazione (o fornitura), che sono contratti di durata, l'ordinaria compravendita è un contratto ad esecuzione istantanea che non garantisce la regolare esecuzione né la regolare prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. 18 novembre 1994, n. 9789).
Premesso quanto sopra, la fattispecie segnalata, in base agli elementi conoscitivi forniti, non sembra essere ricompresa nella causa di incompatibilità in commento, atteso che il rapporto contrattuale tra ente locale e fornitore sembra qualificarsi come compravendita, piuttosto che appalto.