Quesito in merito ad una problematica applicativa dell’art. 43, co. 2 del T.U.E.L..
Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato richiesto l'avviso della scrivente in merito ad una problematica applicativa dell'art. 43, co. 2 del T.U.E.L., in base al quale i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune 'tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato'.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se sia sussistente il diritto di un consigliere comunale di ottenere i tabulati delle telefonate effettuate da altro consigliere comunale, assegnatario di telefono cellulare di servizio.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Giova rammentare, in via preliminare, che il surriferito diritto del consigliere comunale all'acquisizione di ogni notizia e informazione utile all'espletamento del mandato, riconosciutogli ex citato art. 43, co. 2, ha una portata piuttosto ampia, come confermato da un consolidato indirizzo giurisprudenziale che ha, fra l'altro, rilevato come la surriferita disposizione normativa, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non ha avuto riguardo alle competenze amministrative del consiglio, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma ha considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del consiglio comunale; per cui va ritenuto che tale munus comprende senza dubbio la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio (Cons. di Stato, sez. 5^, sent. n. 119/1994).
La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che il consigliere comunale che esercita il diritto di accesso '. non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né gli organi burocratici dell'ente hanno titolo a richiederlo, perché in caso contrario questi ultimi sarebbero arbitri di stabilire l'estensione del controllo sul loro operato.' (Cons. Stato, sez. 5^, 26 novembre 2000, n. 5109).
La finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce al contempo il presupposto legittimante, nonché il limite al diritto pretensivo del consigliere.
Nell'impostazione seguita dal legislatore, invero, l'interesse alla trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione tutelato dalla legge n. 241/1990 è stato, a maggior ragione, riconosciuto alla figura del consigliere, in quanto portatore di un interesse pubblico, e non individuale e privato; ed invero, la funzione in base alla quale la legge riconosce al consigliere il diritto in parola, è quella del controllo politico-amministrativo sull'ente nell'interesse della collettività.
Ai fini di una più compiuta disamina della tematica in argomento e, particolarmente, del rapporto intercorrente fra la normativa di cui al citato articolo 43, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, originariamente contenuta nella legge n. 142/1990, e la sopravvenuta legge n. 675/1996, si rinvia alla circolare ministeriale n. 50, prot.n. M/2107/A del 15 giugno 1998, che ad ogni buon fine si unisce alla presente.
Tutto ciò premesso in termini generali, venendo all'esame della specifica fattispecie qui sottoposta, si ritiene di poter opinare per l'insussistenza del diritto del consigliere comunale di ottenere i tabulati delle telefonate effettuate da altro consigliere comunale, assegnatario di telefono cellulare di servizio.
In tal senso, invero, si è pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. V, con una recente sentenza (n. 5109/2000) nella quale è stato, fra l'altro, precisato che '. per documenti e informazioni pertinenti all'esercizio del mandato si devono intendere quelli idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell'attività dell'Amministrazione, anche riguardo alla sua coerenza con l'indirizzo politico amministrativo approvato, e perciò i documenti recanti notizie e dati sull'andamento dell'attività amministrativa che l'Amministrazione abbia formato o comunque debba detenere .' e che '. non possono invece essere richiesti all'Amministrazione i tabulati telefonici poiché, prescindendo in questa sede da ogni altro profilo, si tratta in ogni caso di documenti non formati né detenuti dall'Amministrazione.'.
In altri termini, la disposizione contemplata dal surrichiamato art. 43, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000, facendo riferimento alle notizie ed informazioni di cui gli uffici sono 'in possesso', deve essere intesa, secondo il suesposto orientamento del Consiglio di Stato, nel senso che l'accesso deve reputarsi riferibile ai soli atti formati o detenuti dagli stessi, in relazione alla sussistenza di un nesso di funzionalità tra l'esigenza di informazione del consigliere e la possibilità di valutare la correttezza ed efficacia dell'azione dell'amministrazione comunale.
Si rileva, infine, per completezza (prescindendo da ogni approfondimento, irrilevante ai fini della soluzione della problematica in esame) che i tabulati telefonici rientrano fra i cd. 'dati personali' secondo la definizione di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sono pertanto soggetti a tale specifica normativa, con le connesse limitazioni in tema di ammissibilità dell'accesso a tali dati.