Individuazione organo competente irrogazione sanzioni in materia commerciale - Apparente contrasto tra art. 107, comma 5, T.U.E.L. n. 267/2000 (previsione, sostanzialmente, abrogazione tutte competenze gestionali organi governo fissate da leggi anteriori a testo unico medesimo) e artt. 22 e 29, D. Lgs. n.114/1998 (espressa individuazione nel “sindaco comune in cui hanno avuto luogo” autorità competente per violazioni di cui fattispecie previste citati articoli).
Si fa riferimento ad una nota, con la quale è stato richiesto l'avviso della scrivente in merito all'individuazione dell'organo competente (sindaco oppure dirigente) all'erogazione delle sanzioni in materia commerciale.
In particolare è stato evidenziato che la problematica trae origine dall'apparente contrasto tra l'art.107 del T.U.E.L. n.267/2000 il quale, al comma 5, prevede sostanzialmente l'abrogazione di tutte le competenze gestionali degli organi di governo fissate da leggi anteriori al testo unico medesimo e gli artt.22 e (29) del decreto lgs. n.114/1998 che individuano espressamente nel 'sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo' l'autorità competente per le violazioni di cui alle fattispecie previste dai citati articoli.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
La problematica in esame va valutata alla stregua del nuovo assetto delle competenze fra organi degli enti locali che, sulla base di un consolidato indirizzo legislativo, è improntato ad una netta separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, di pertinenza degli organi politico-elettivi, da quelle di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, da imputarsi ai dirigenti.
Il principio della separazione fra politica e gestione affermato dalla legge n.142/1990, successivamente rafforzato con l'emanazione delle leggi n.127/1997 e 191/1998 e dal decreto lgs. n.29/1993 come novellato dal decreto lgs. n.80/1998, è stato ulteriormente confermato dal T.U.E.L. n.267/2000.
Significativa in tal senso deve reputarsi, in particolare, la norma di cui all'articolo 107, co.5 del T.U.E.L. cit., la quale stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di 'atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art.50, comma 3 e dall'articolo 54'.
Alla stregua di tale previsione, mentre risulta agevole, sulla base del riferimento espresso all'art.54 del T.U.E.L., desumere l'intangibilità della titolarità, in capo al sindaco, della competenza all'adozione degli atti correlati alla qualità di ufficiale del governo, più difficoltoso può risultare il compito dell'interprete allorché si sia in presenza di una norma (quale quella di cui al caso di specie) adottata in data anteriore all'entrata in vigore del T.U.E.L. n.267/2000, attributiva di competenze di natura gestionale al sindaco, e si renda necessario stabilire se la titolarità delle stesse sia da imputarsi, secondo il dato testuale, al suddetto organo politico, inquadrandosi la norma in parola nell'ambito della riserva di competenze in favore del sindaco disposta dall'art.50 co.3 del T.U.E.L. (norma quest'ultima avente, in parte, un contenuto speculare rispetto all'art.107, co.5 del T.U.E.L., atteso l'espresso rinvio a quest'ultimo, allo stesso modo che l'art.107, co.5 rinvia espressamente all'art.50, co.3), oppure se detta titolarità debba intendersi trasferita in capo alla dirigenza locale in attuazione della conforme previsione contenuta nel citato comma 5 dell'art.107 del T.U.E.L..
In via preliminare, si rileva che il quadro complessivo delle surriferite disposizioni che regolano la materia in esame richiede una lettura unitaria, al fine di pervenire alla loro, non facile, armonizzazione.
Secondo un orientamento dottrinale, se la ratio dell'art.107, co.5 è quella di ribadire la separazione tra politica e gestione, dettando, con una disposizione di latitudine vastissima lo spostamento in capo alla dirigenza locale delle competenze gestionali che le leggi antecedenti al testo unico imputavano agli organi politici, deve desumersi che la salvaguardia delle competenze sindacali contemplata dall'art.50, co.3 riguarda esclusivamente le leggi (attributive di dette competenze di natura gestionale) successive all'entrata in vigore del testo unico, riconducibili al novero di quelle cui fa riferimento il comma 4 dell'art.107 cit., le quali si configurano quali derogatorie al principio della competenza dirigenziale in materia gestionale.
Ferme restando, ovviamente, le competenze esercitate dal sindaco quale 'autorità locale' (art.50 co.4), nonché quale ufficiale del governo (art.54) e quale capo dell'amministrazione locale (art.50).
Alla stregua del surriferito orientamento, sembrerebbe corretto, pertanto, nel caso di specie, individuare l'autorità competente per le violazioni di cui alle fattispecie previste dagli artt.22 e 29 del decreto lgs. n.114/1998 nella dirigenza locale, considerato che quest'ultima normativa è anteriore al testo unico n.267/2000.
Alle medesime conclusioni perviene, in merito ad una problematica analoga, la giurisprudenza (v. sentenza T.A.R. Umbria 27 ottobre 2000, n.859) la quale ha tratto argomentazioni ulteriori, in favore dell'individuazione nella dirigenza locale dell'autorità competente agli adempimenti in esame, muovendo dalla considerazione che il riferimento al 'sindaco', contenuto nell'art.22, u.co. del decreto lgs. n.112/1998, è stato '... operato semplicemente per indicare l'amministrazione comunale, tant'è vero che la stessa norma stabilisce che siano destinati alla 'medesima autorità' competente per l'irrogazione delle sanzioni (letteralmente il sindaco) i proventi delle sanzioni stesse. E' dunque confermato che la norma si riferisce al comune e non propriamente al sindaco, organo privo di autonomia patrimoniale e di bilancio...'.
Sotto tale profilo, tanto più, appare congruente, a giudizio della scrivente, l'imputazione della competenza de quo all'apparato burocratico amministrativo, piuttosto che al sindaco.
Si ritiene opportuno far presente, infine, che a conclusioni non difformi si perviene prendendo in esame quella che può considerarsi la più recente normativa in materia di poteri sanzionatori degli enti locali (la quale ha disciplinato le sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali e provinciali, nonché alle ordinanze del sindaco e del presidente della provincia) di cui all'art.7 bis del T.U.E.L. n.267/2000, commi 1 e 2 (introdotti, rispettivamente, dall'art.16 della legge 16.1.2003 n.3 e dall'art. 1 quater, comma 5 della legge 20.5.2003, n.116).
Tale normativa, sotto il profilo dell'individuazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa ha fatto espressamente rinvio, invero, all'art.17 della legge 24 novembre 1981, n.689 senza incidere, in ultima analisi, in senso innovativo sull'imputazione della competenza in argomento.