Richiesta parere sui poteri dell’ufficio di presidenza, più precisamente se possa legittimamente partecipare, in luogo del sindaco, alle conferenze dei Sindaci

Territorio e autonomie locali
10 Marzo 2004
Categoria 
05.01.01 Competenze
Sintesi/Massima 

Richiesta parere sui poteri dell’ufficio di presidenza, più precisamente se possa legittimamente partecipare, in luogo del sindaco, alle conferenze dei Sindaci

Testo 

E' qui stato trasmesso il quesito posto da un comune, riguardante i poteri di rappresentanza dell'ufficio di presidenza istituito presso quel comune.
In particolare, è stato chiesto di conoscere se l'ufficio di presidenza possa legittimamente partecipare, in luogo del sindaco, alle Conferenze dei Sindaci che si tengono presso la comunità montana, nonché alle riunioni delle Assemblee delle Società costituite tra comuni e comunità montane per la gestione della metanizzazione locale.
Al riguardo si svolgono le seguenti considerazioni.
Preliminarmente, è utile mettere in rilievo i seguenti aspetti della particolare normativa statutaria e regolamentare di cui è dotato codesto ente:
1. all' 'ufficio di presidenza' previsto dall'art. 21 dello statuto sono assegnati, ai sensi dell'art. 41 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, ' compiti non decisionali per atti non espressamente riservati dalla legge agli organi comunali ma essenzialmente consultivi, rappresentativi, di sovrintendenza, di coordinamento e di ricerca e studi di fattibilità';
2. i compiti rappresentativi conferiti al suddetto ufficio di presidenza 'riguardano - secondo la formula dello stesso art. 41 - la partecipazione a convegni, conferenze o altre forme di pubblico incontro o manifestazioni ove possono essere coinvolti gli interessi o l'immagine dell'ente'.
Si prescinde, perché ininfluente ai fini della risposta al quesito, dal rilevare l'anomalia della collocazione, nel regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, della previsione e della disciplina di un 'ufficio di presidenza' chiamato precipuamente a coadiuvare il sindaco, e per ciò istituito su proposta del sindaco e con delibera della giunta. Piuttosto, va rilevato come i richiami testuali sopra evidenziati inducano ad escludere che l'ufficio in esame possa adottare, o concorrere ad adottare, provvedimenti imputati alla competenza di specifici organi, stante l'esplicita volontà statutaria e regolamentare di limitare il suo ruolo a quello di una rappresentanza non decisionale, espressa in sedi (quali sono i convegni, le conferenze o le altre forme di pubblico incontro) tipiche del confronto politico che precede il momento della formale assunzione delle decisioni nelle competenti sedi.
Ciò posto, si rileva come, ai sensi dell'art. 26 dello statuto della Comunità montana 'xxxxxxxxxx', la Conferenza dei Sindaci ivi prevista come organo della medesima Comunità sia formata dai 'Sindaci o loro delegati'. Non sembra, per quanto sopra evidenziato, che il titolare dell'ufficio di presidenza, stanti i limiti delle competenze allo stesso attribuite, possa per ciò stesso considerarsi legittimamente delegato a partecipare alla Conferenza dei Sindaci. Come si evince, infatti, dalle note di convocazione del 1° e del 12 settembre 2003, la suddetta Conferenza è chiamata ad adottare determinazioni puntualmente dispositive (fissazione delle indennità spettanti ad amministratori societari, adozione di regolamenti, corresponsione di contributi); per ciò, appare necessario, a garanzia della legittimità degli atti adottati, che il Sindaco conferisca una delega specifica, configurabile, secondo la scelta discrezionale del delegante, o a carattere permanente, ovvero per la partecipazione ad ogni riunione della Conferenza.
Quanto, poi, alla partecipazione alle assemblee della xxxxxxx s.r.l. e Comunità Montana r.l., si rileva come, ai sensi dei rispettivi statuti, 'ogni socio.può farsi rappresentare soltanto dal legale rappresentante (sindaco) ovvero da persona designata dal consiglio comunale.mediante delega scritta'. Detta previsione, essendo il Comune di Fallo socio fondatore (secondo quanto evidenziato nella nota in riferimento), è stata da questi deliberata unitamente agli atti costitutivi delle società, e quindi, per quanto incidente sull'autonomia ordinamentale dell'ente locale, lo vincola all'osservanza nei riguardi degli altri soci sul piano convenzionale.
Conseguentemente, si ritiene che il Sindaco di xxxx, in relazione alle convocazioni delle assemblee delle società di cui è socio, debba delegare in forma scritta la persona a ciò designata, non potendosi fare esclusivo riferimento, nei rapporti esterni, alla titolarità dell'ufficio di presidenza di cui l'ente è dotato.